Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14559/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CU][ 01ZTEON), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, cori il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'erronea indicazione del capo d'imputazione, del dispositivo della sentenza di primo grado e della data della sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché i seppur rilevanti errori evidenziati sono meri errori materiali che non inficiano il provvedimento impugnato, la cui motivazione è pienamente conferente ai fatti di causa oggetto della confermata sentenza di primo grado, sicché non vi è alcuna incertezza sull'oggetto del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CU][ 01ZTEON), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, cori il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'erronea indicazione del capo d'imputazione, del dispositivo della sentenza di primo grado e della data della sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché i seppur rilevanti errori evidenziati sono meri errori materiali che non inficiano il provvedimento impugnato, la cui motivazione è pienamente conferente ai fatti di causa oggetto della confermata sentenza di primo grado, sicché non vi è alcuna incertezza sull'oggetto del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 14559/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris