CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 31545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14103-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proposto nei confronti di parte diversa da quella resistente in primo grado Inammissibilità R.G.N. 14103/2022 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4047/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2021 R.G.N. 2875/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato le sue domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva l’inammissibilità dell’appello del lavoratore perché ingiustificatamente proposto nei confronti di una parte, ossia, [OSCURATO:SOCIETA]., diversa dall’unica convenuta e costituita in primo grado, e, cioè, [OSCURATO:SOCIETA]., la quale in secondo grado, e nel frattempo già in liquidazione, si era si costituita, ma spontaneamente, senza esservi chiamata. 3. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Entrambe le società intimate hanno resistito con distinti controricorsi e successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la “nullità della sentenza o del procedimento” per “violazione degli artt. 102, c.p.c., 111 c.p.c., 2967 c.c.”, deducendo la “Regolarità del contraddittorio”. Sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere inammissibile il suo appello, in quanto, come si evinceva dagli atti di causa, lo stabilimento di Cisterna di Latina (LT), presso cui lavorava il ricorrente al momento del licenziamento, era attualmente gestito da [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con un secondo motivo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., pure denuncia la “nullità della sentenza o del procedimento”, per violazione, di nuovo, dell’art. 102 c.p.c., deducendo la “Regolarità del contraddittorio”. Secondo il ricorrente, infatti, “il contraddittorio risultava regolarmente costituito con la presenza in giudizio di entrambe le società”, e, di conseguenza, “il Giudice di appello ben avrebbe potuto e dovuto pronunciare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in quanto da esso ritenuto soggetto passivo del giudizio”. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili. 4. Entrambi, invero, difettano della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. sotto diversi profili. 5. Più in particolare, anzitutto tutte e due le censure, deducendo errores in procedendoex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., non spiegano sotto quali profili sarebbero state violate le norme indicate nelle rispettive rubriche. L’art. 102 c.p.c., di cui si assume la violazione in ambedue i motivi, concerne peraltro il “Litisconsorzio necessario”, e il ricorrente appunto non precisa in quale chiave le relative previsioni non siano state osservate. E analoghe considerazioni valgono per la dedotta violazione dell’art. 111 c.p.c., che detta disposizioni in tema di “Successione a titolo particolare nel diritto controverso”. Parimenti, il ricorrente non specifica in che senso sarebbe stato violato l’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova. 6. Inoltre, il ricorrente, nell’assumere omisso medionel primo motivo che lo stabilimento di Cisterna di Latina, presso il quale egli lavorava al momento del licenziamento, sarebbe attualmente gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale.Quest’ultima, infatti, ha anzitutto considerato che: “Nel ricorso in appello non è stato esposto per quale ragione l’impugnazione è stata proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]”, vale a dire, la società nei confronti della quale si era stato instaurato il contraddittorio in primo grado e rispetto alla quale era stata resa la pronuncia del Tribunale. Il ricorrente per cassazione, perciò, non tiene conto nelle sue deduzioni che il giudice di secondo grado ha riscontrato in primo luogo un difetto di allegazione dell’allora appellante circa la ragione per quale l’impugnazione fosse stata rivolta contro unsoggetto diverso da quello resistente in prime cure. 6.1. Parimenti, non considera il ricorrente che la Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. nell’atto di appello era “individuata quale già [OSCURATO:PERSONA] (ed altre società), la qual cosa potrebbe far supporre l’esistenza di un fenomeno di successione universale o di cambio di denominazione tra l’una e l’altra società. E ciò spiegherebbe perché la prima notifica dell’appello sia stata indirizzata presso il domicilio eletto dai difensori di [OSCURATO:PERSONA]”. Ha, però, poi concluso che contraddiceva “tale ipotesi, la contemporanea esistenza di entrambe le società, desunta non solo dalla loro costituzione in giudizio ma anche dalle risultanze delle visure camerali”. 7. Nel primo motivo di ricorso, la tesi che lo stabilimento di Cisterna di Latina, presso il quale lavorava il ricorrente all’atto del licenziamento, è attualmente gestito da [OSCURATO:SOCIETA]. si sostiene essere dimostrata da documentazione depositata nel giudizio di secondo grado, “per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]” e “per l’udienza innanzi alla Corte di Appello del 10.11.2021” (cfr. pagg. 7-14 del ricorso per cassazione). Documentazione che si assume “ignorata dal Giudice di Appello”. 7.1. Sul punto , il ricorrente non considera che la Corte territoriale - dopo aver riscontrato il difetto originario di allegazione di cui s’è detto sul perché fosse stata evocata in secondo grado una società diversa da quella che era stata parte in primo grado -, ha invece osservato a proposito di tali documenti: “L’appellante in vista della udienza del 10.11.2021 ha depositato documenti vari (articoli di giornale, stampate tratte dal sito Wikipedia, etc.) ma senza specificare la finalità della produzione. Tale attività deve dirsi inammissibile sia perché tardiva sia per omessa indicazione del nesso fra una qualsiasi allegazione ed i documenti prodotti”. Pertanto, tale produzione documentale è stata giudicata inammissibile dalla Corte distrettuale in una duplice chiave, sia perché, sul piano strettamente processuale, tardiva, sia perché non se ne indicava la finalità. E tale duplice ratio decidendia riguardo non è censurata in modo specifico dal ricorrente. Si deduce, infatti, assertivamente che detta produzione “non può ritenersi inammissibile, in quanto attinente alla legittimazione processuale di una parte del giudizio e dimostra ulteriormente e chiaramente come lo stabilimento di Cisterna di Latina (LT), prima gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – oggi in Liquidazione – sia ormai gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA].”. Ma il ricorrente non illustra perché una produzione documentale asseritamente relativa alla legittimazione processuale sia sottratta a qualsiasi preclusione. 8. Il ricorrente, piuttosto, alla fine dello sviluppo del primo motivo si sofferma su una parte ulteriore della motivazione dell’impugnata sentenza, in cui -dopo aver dato conto di quanto “riferito da [OSCURATO:PERSONA]” (e, cioè, che “Per completezza si ricorda anche che in virtù di atto di scissione parziale del 16.12.2015, [OSCURATO:PERSONA] ha assegnato parte del suo patrimonio all’attuale [OSCURATO:SOCIETA].”) -, la Corte di merito ha osservato: “Ciò tuttavia non incide sulla questione ora in trattazione poiché non sono stati allegati elementi né tantomeno fornita prova che il ramo di azienda attribuito a [OSCURATO:PERSONA] sia quello cui apparteneva l’Esposito prima del suo licenziamento comunicato con lettera del 10.2.2011, e la circostanza è negata dalla predetta società”. Tuttavia, la censura che il ricorrente muove solo a questa parte finale della motivazione dell’impugnata sentenza, da un lato, è incompleta, non considerandosi che in detto passaggio motivazionale la Corte ha ribadito anzitutto una carenza di allegazione di quale fosse il senso della tardiva produzione documentale dell’appellante, e, dall’altro, contiene una critica dell’apprezzamento probatorio sul punto operato dal giudice d’appello; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 9. Infine, erroneamente nel secondo motivo si attribuisce alla Corte territoriale di aver ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione “soggetto passivo del giudizio”. Invero, la stessa Corte non ha mai espresso una valutazione del genere, ma, come anticipato, s’è limitata a constatare che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata l’unica parte resistente in prime cure, nei confronti della quale era stata resa la sentenza del Tribunale, e che si era costituita in grado d’appello “dichiarando di intervenire spontaneamente poiché i suoi difensori domiciliatari avevano ricevuto la notifica dell’atto di appello indirizzato, però, a [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. prima facciata della sua sentenza). 10. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in Eur o 200,00 per esborsi e Euro 3.600 ,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,