CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
he sotto questo profilo la Corte non ha inteso negare in sé gli effetti utili dell’esonero, ma ha solo ritenuto che essi non potessero in concreto dispiegarsi,sempre per l’anteriorità dell’esonero rispetto alla formazione della graduatoria ed anche su ciò si è già detto sempre attraverso l’esame del primo motivo; 6.3 va peraltro rimarcata anche l’assoluta inammissibilità della denuncia sotto forma di violazione di legge – contenuta nel secondo e nel terzo motivo - de ll’asserita difformità del decisum rispetto al contenuto di una Circolare (Cass. 25 luglio 2018, n. 19697; Cass. 10 agosto 2015, n. 16644; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612); 6.4 parimenti inammissibile, oltre che sostanzialmente a questo punto sostanzialmente superfluo, è anche il quarto motivo, in quanto con esso si sostiene, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c, una asserita contrarietà della sentenza rispetto al contenuto dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che però, non trattandosi di CCNL, non è denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo diretto della violazione di legge; 7. all’accoglimento del primo motivo segue la cassazione della sentenza con rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché essa, in diversa composizione, proceda a nuovo esame di merito; tale esame porrà a base il principio per cui dovrà ritenersi destinatario dei benefici della progressione anche chi, come il Sepe, pur poi posto in posizione di esonero, era attivamente in servizio non solo alla data del 1.1.2010, ma anche alla data del 30.10.2010 in cui la procedura fu avviata; con effetto, in caso di esito favorevole della procedura di progressione per l’interessato, sia rispetto alle retribuzioni pregresse, sia rispetto ai trattament i a venire comunque ancora da riconoscere, nono stante il sopra ggiungere dell’esonero, in conseguenza del disposto dell’art. 72, citt. co. 3 e 4; P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, dichiara inamm i ssibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello