CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2023
Cassazione n. 39854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTÀ di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava parzialmente la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 10 novembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a più condotte di detenzione, porto illegale e cessione di armi contestate ai capi 23, 25, 26 e 31 dell'imputazione provvisoria. 2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Giudice per le indagini preliminari, costituita essenzialmente dai risultati delle intercettazioni tra indagati e i servizi di osservazione dei relativi incontri, puntualmente richiamati nell'ordinanza. Al ricorrente è contestato di essere il fornitore delle armi di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1972), stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], vertice della "locale di Rho", costituta in seno all'associazione mafiosa rldrangheta. 3. Ritenuti, dunque, sussistenti i gravi indizi, il Tribunale, riguardo alle esigenze cautelari, condivideva il giudizio formulato dal Giudice per le indagini preliminari, con particolare riguardo al pericolo di reiterazione di reati della medesima specie, stanti i perduranti e continui contatti tra l'indagato e l'organizzazione e la professionalità dimostrata nello svolgimento del ruolo di fornitore delle armi, ritenendo le misure meno afflittive, pur invocate dalla difesa, non adeguate a scongiurare detto pericolo. 4. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce tre motivi. 4.1. Con il primo motivo lamenta, a titolo di violazione di legge e vizio della motivazione, come l'ordinanza impugnata abbia omesso di rilevare la nullità di quella genetica, in quanto priva di autonoma valutazione - e risolventesi in un "copia-incolla" informatico - sui temi più rilevanti, devoluti attraverso la richiesta di applicazione di misura avanzata dal pubblico ministero. Il Tribunale del riesame non solo non avrebbe sanzionato le inemendabili lacune dell'ordinanza genetica, ma avrebbe reso, a sua volta, una motivazione insufficiente tanto sui gravi indizi di colpevolezza che sulle esigenze cautelari. 4.2. Con il secondo motivo censura come insoddisfacente la risposta fornita dal Tribunale alla doglianza concernente la mancanza grafica della motivazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, quanto ai gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del ricorrente per il capo 31). 4.3. Con l'ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, oltre che di scelta della misura. Il Tribunale del riesame, nel fornire una motivazione "cumulativa" per i diversi coindagati, anche nella scelta della misura di massimo rigore, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione specifiche circostanze riguardanti Franco e, segnatamente, il c.d. "tempo silente", l'interruzione dei suoi rapporti con Procopio sin dall'aprile 2021, la mancanza di collegamenti con il contesto associativo e la sintomatica mancata contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, infine l'avvenuto ridimensionamento della sua posizione processuale in virtù dell'annullamento dell'ordinanza genetica per i capi 21) e 27). 5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata 18 marzo 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. La difesa, con motivi aggiunti depositati in data 26 marzo 2023, ha ribadito, ulteriormente dettagliandole, le censure indicate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. Quanto alla censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario va osservato che il Tribunale del riesame ha espressamente affermato la sicura autonomia della motivazione dell'ordinanza genetica, chiarendo la legittimità della tecnica del "copia-incolla" o anche detta "della glossa", evidenziando (p. 11 dell'ordinanza) come il Giudice per le indagini preliminari avesse continuamente alternato le parti della richiesta del Pubblico ministero con considerazioni sue proprie. A fronte delle sintetiche e, tuttavia, puntuali deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio, il motivo di ricorso si appalesa aspecifico, poiché non adempie l'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuoi dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), come dal ricorrente non efficacemente contestato. 3. La doglianza di cui al secondo motivo, che attiene all'asserito difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria per l'episodio della trattativa intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto un revolver calibro 6,36 descritto al capo 31) dell'imputazione provvisoria, è manifestamente infondata. A fronte della doglianza svolta in sede di riesame con cui si contestava la ricostruzione accusatoria e si forniva una diversa lettura delle captazioni (dalle quali, giusta la tesi difensiva, emergerebbe al più che il ricorrente aveva svolto una trattativa per la cessione in favore di Malsano di un arma che però non aveva mai detenuto, come imporrebbe di ritenere l'esito negativo della perquisizione), il Tribunale (p. 15 e 16 dell'ordinanza) ha indicato specifici elementi, inferiti dalla piana lettura delle conversazioni intercettate, che militano in senso opposto alla tesi difensiva. Con tale motivazione il ricorso non si confronta ed è costituito da censure (ivi comprese quelle indi tel_n V i uovi) che si risolvono nella mera ripeti Ces i di quelle già dedotte , moth%tamente esaminate e disattese dalis__ert i di merito. Dette ccw9ye e, non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la (sente-miloggetto di ricorso, conducendo alla declaratoria d'inammissibilità del motivo. 4. Quanto all'ultimo motivo, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, l'ordinanza impugnata individua (p. 18 e 19) in modo esaustivo a fronte del richiesto standard motivazionale e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici oggettivi e soggettivi che qualificano l'esigenza cautelare special- preventiva del caso concreto e la inidoneità di ogni altra misura meno afflittiva, non superati da conducenti elementi di prova contraria, certo non identificabili nella lamentata circostanza che il Giudice per le indagini preliminari, alla cui motivazione il Tribunale si richiama, avrebbe trattato il tema delle esigenze cautelari congiuntamente per tutti i coindagati; circostanza peraltro inesatta, poiché nel provvedimento genetico v'è comunque una opportuna distinzione delle posizioni di coloro che sono indagati per il reato di partecipazione al sodalizio mafioso da quelle di coloro che, come il ricorrente, non lo sono. 5. Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1