CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2023
Cassazione n. 37374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, R. Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 26 febbraio 2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 4 aprile 2003 del Tribunale di Catania, irrevocabile il 23 febbraio 2004, sussistendone i presupposti di legge. 2. Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, atteso che il Tribunale, preso atto dell'irregolare notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza camerale del 29 giugno 2023, ha ritenuto di poter decidere de plano, disponendo la revoca della citazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, R. Piccirillo, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il costante e consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Al condannato, pertanto, compete l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio fissata per la deliberazione dell'incidente, che va deciso a seguito di un procedimento in contraddittorio tra le parti. 3. Nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione, dopo aver accertato l'irregolarità della notifica dell'avviso di udienza al condannato, anziché disporne la rinnovazione, ha ritenuto di decidere sulla richiesta di revoca del beneficio de plano e si è riservato la decisione, depositando successivamente il provvedimento impugnato (cfr. verbale di udienza nel quale è annotato che "pur rilevando l'irregolarità della notifica, il Tribunale rileva che trattandosi di provvedimento che può decidersi de plano, revoca la citazione e si riserva di decidere de piano"). Ne deriva che all'udienza del 29 giugno 2023 non è stato correttamente instaurato il contraddittorio, con conseguente nullità assoluta del procedimento e del provvedimento, all'esito, adottato. 4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio. Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01, in cui, nel procedimento di sorveglianza, era stata dichiarata l'inammissibilità de plano dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]