CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 41121/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti in data 8 febbraio 2017, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto continuato di energia elettrica, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento consistito nell'allacciarsi direttamente alla rete di distribuzione della energia elettrica. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il D'Arcangelo, lamentando: 1) - erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. con conseguente improcedibilità per difetto di querela; 2) inosservanza di norme processuali e mancanza di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità di prove e documenti; 3) mancata assunzione di una prova decisiva; 4) violazione di legge quanto all'intervenuto rigetto delle richieste di interazione istruttoria [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo, con riguardo alla contestata aggravante del mezzo fraudolento cui al n. 2 dell'art. 6 25 c.p., deve rilevarsi come effettivamente in merito alla fattispecie di allacciamento diretto alla rete elettrica mediante un cavo volante la giurisprudenza non è uniforme, avendo alcune pronunzie escluso che la stessa integri la suddetta aggravante (Sez. 5, n. 7800 del 11/01/2002 PG in proc. Fiorentino, Rv. 221248), altre invece riconosciuto la tipicità del fatto (Sez. 5 - , n. 5055 del 23/09/2019 , Rv. 278307 ; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.M. in proc. Favasuli, Rv. 2524580; Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004, Mitrovic ed altri, Rv. 231400) ed altre ancora ritenuto che lo stesso debba più opportunamente essere ricondotto alla diversa ipotesi della violenza sulle cose (Sez. 4, n. 23660/13 del 23/11/2012, Camerino, Rv. 256190). [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire al secondo degli orientamenti succitati, ferma la possibilità che la condotta integri anche l'aggravante della violenza sulle cose, comunque non contestata nel caso di specie. Infatti la nozione di frode è data dall'artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede. E a sua volta I 'artificio è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose. Ebbene, entrambe tali evenienze restano integrate dal ricorso ad un allacciamento abusivo, mediante cavo elettrico appositamente saldato, da parte dell'agente, mentre non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato — mediante una condotta aggiuntiva- il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrata l'aggravante in questione e che le doglianze della ricorrente sul punto devono ritenersi pertanto infondate come pure le altre censure proposte con il ricorso. Con riguardo al secondo motivo, invero, il ricorrente ha ricordato come già il primo giudice, pur errando nell'utilizzarle, avesse ritenuto l'inutilizzabilità del verbale di verifica e della relativa notizia di reato nelle parti relative alle dichiarazioni ivi rese e sottoscritte dall'imputato. Sul punto la Corte territoriale ha congruamente motivato (cfr. pag. 3 della gravata sentenza), ritenendo la certa utilizzabilità sia della deposizione resa dal teste Colasante nei cui confronti non è applicabile il divieto di cui al 4° comma dell'art. 195 c.p.p., inerente esclusivamente la deposizione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sia del verbale di verifica ENEL datato 1 luglio 2015, contenente dichiarazioni confessore rese e sottoscritte nell'occasione dall'imputato. Inoltre ha fatto riferimento ad ulteriori ed inequivocabili elementi da cui emerge comunque la responsabilità del D'Arcangelo che era peraltro già intestatario dell'utenza, poi cessata per morosità, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità. 4. Quanto al terzo e quarto motivo, va innanzitutto ricordato come le SS.UU. di questa Corte hanno avuto modo di precisare come la mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie per l'accertamento dell'epoca e del quantitativo effettivo dell'energia elettrica ritenuta sottratta) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), c.p.p.., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, c.p.p.., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (sentenza n. 39746, Rv. 270936), come pure prive di tale carattere devono ritenersi le ulteriori integrazioni istruttorie richieste, considerata la sussistenza, posta in rilievo dalla Corte di merito, di "plurimi elementi utilizzabili ai fini del decidere, a carico dell'imputato, gravi, precisi e concordanti tra loro che, complessivamente esaminati, confluiscono in un'unica ricostruzione logica del fatto e nella conseguente sua penale responsailità". 5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 6.05.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]