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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 124/1988

ECLI:IT:COST:1988:124
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con la legge regionale impugnata la Regione Valle d'Aosta prevedeva la corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al proprio personale, in attesa della definizione del nuovo accordo triennale 1982-1984 per il trattamento giuridico ed economico del personale regionale.

Il ricorso del Governo, denunciando il contrasto della legge in esame con l'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, lamentava la violazione del princìpio della contrattazione collettiva; del buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo di una divaricazione fra il trattamento economico del personale della regione e quello dell'impiego presso lo Stato o le altre regioni a statuto ordinario; di un asserito princìpio dell'ordinamento coincidente con quello espresso dall'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che vieta alle regioni ordinarie di disporre un trattamento economico del personale regionale più favorevole di quello spettante al personale statale; dei princìpi, infine, di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro. [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta ha respinto tali censure come inammissibili o infondate.

Poiché successivamente all'approvazione della legge impugnata la Regione Valle d'Aosta, dopo aver previsto la corresponsione al personale regionale di un assegno mensile (di importo inferiore al previsto acconto) riassorbibile "coi miglioramenti che deriveranno dall'accordo triennale 1982-1984" (L.R. 15 dicembre 1982, n. 94), ha dato applicazione all'accordo sindacale triennale per il periodo 1982-1984 con la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, che prevede un nuovo trattamento economico del personale regionale, non è più possibile la corresponsione degli acconti di cui alla legge impugnata.

Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con la legge regionale impugnata la Regione Valle d'Aosta prevedeva la corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al proprio personale, in attesa della definizione del nuovo accordo triennale 1982-1984 per il trattamento giuridico ed economico del personale regionale. Il ricorso del Governo, denunciando il contrasto della legge in esame con l'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, lamentava la violazione del princìpio della contrattazione collettiva; del buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo di una divaricazione fra il trattamento economico del personale della regione e quello dell'impiego presso lo Stato o le altre regioni a statuto ordinario; di un asserito princìpio dell'ordinamento coincidente con quello espresso dall'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che vieta alle regioni ordinarie di disporre un trattamento economico del personale regionale più favorevole di quello spettante al personale statale; dei princìpi, infine, di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro. [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta ha respinto tali censure come inammissibili o infondate. Poiché successivamente all'approvazione della legge impugnata la Regione Valle d'Aosta, dopo aver previsto la corresponsione al personale regionale di un assegno mensile (di importo inferiore al previsto acconto) riassorbibile "coi miglioramenti che deriveranno dall'accordo triennale 1982-1984" (L.R. 15 dicembre 1982, n. 94), ha dato applicazione all'accordo sindacale triennale per il periodo 1982-1984 con la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, che prevede un nuovo trattamento economico del personale regionale, non è più possibile la corresponsione degli acconti di cui alla legge impugnata. Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 124/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris