Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 124/1988
ECLI:IT:COST:1988:124
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con la legge regionale impugnata la Regione Valle d'Aosta
prevedeva la corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al
proprio personale, in attesa della definizione del nuovo accordo
triennale 1982-1984 per il trattamento giuridico ed economico del
personale regionale.
Il ricorso del Governo, denunciando il contrasto della legge in
esame con l'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta e con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, lamentava la
violazione del princìpio della contrattazione collettiva; del buon
andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo di una
divaricazione fra il trattamento economico del personale della
regione e quello dell'impiego presso lo Stato o le altre regioni a
statuto ordinario; di un asserito princìpio dell'ordinamento
coincidente con quello espresso dall'art. 67 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, che vieta alle regioni ordinarie di disporre un
trattamento economico del personale regionale più favorevole di
quello spettante al personale statale; dei princìpi, infine, di
uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione alla quantità e
qualità del lavoro.
[OSCURATO:PERSONA] d'Aosta ha respinto tali censure come
inammissibili o infondate.
Poiché successivamente all'approvazione della legge impugnata la
Regione Valle d'Aosta, dopo aver previsto la corresponsione al
personale regionale di un assegno mensile (di importo inferiore al
previsto acconto) riassorbibile "coi miglioramenti che deriveranno
dall'accordo triennale 1982-1984" (L.R. 15 dicembre 1982, n. 94), ha
dato applicazione all'accordo sindacale triennale per il periodo
1982-1984 con la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, che prevede
un nuovo trattamento economico del personale regionale, non è più
possibile la corresponsione degli acconti di cui alla legge
impugnata.
Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte va pertanto
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI