CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Gela, con sentenza in data 12 ottobre 2021, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste"; rilevato che ha proposto ricorso la parte civile, il cui interesse all'impugnazione sussiste in ragione della suddetta formula assolutoria e dell'accertamento della insussistenza del fatto (art. 652 cod. proc. pen.); considerato che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 261208; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, Zaratye; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 21 marzo