CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10359-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1552/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'anno d'imposta 2013 in quanto l'Ufficio contestava alla parte contribuente di non aver dichiarato espressamente nell'atto di compravendita di volersi avvalere dell'art. 19, comma 20, del d.P.R. n. 131 del 1986; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che il criterio del "prezzo valore" non costituisce tecnicamente un'agevolazione fiscale ma rappresenta soltanto una diversa modalità di calcolo della base imponibile (facendo riferimento non al prezzo concordato fra le parti ma al valore catastale) su cui applicare le aliquote di legge: non sono richieste formule sacramentali ed è sufficiente che risulti la volontà di avvalersi di tale modalità e nel caso in cui l'immobile sia dotato di una rendita catastale non definitiva ma soltanto proposta, l'acquirente deve semplicemente formulare una istanza di applicazione del meccanismo del prezzo-valore nel contratto di compravendita e tale istanza deve intendersi quale richiesta di attribuzione della rendita catastale che diverrà definitiva. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava sia una memoria con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso e sia una istanza con la quale chiedeva che la questione sia trattata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che veniva respinta con provvedimento del primo Presidente. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2020 n. 10359 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988, convertito in legge n. 154 del 1988, anche in relazione all'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 avendo la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato che, in caso di richiesta di favore di cui al suddetto art. 1, comma 497, per un immobile cui sia attribuita la sola rendita catastale "proposta" non si renderebbe necessaria l'espressa dichiarazione della parte richiedente di volersi avvalere della medesima rendita proposta. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, al fine di potersi avvalere del regime del cd. prezzo-valore per la determinazione della base imponibile anche con riferimento agli immobili privi di rendita o con rendita non definitivamente attribuita, ma solo proposta con la procedura DOCFA, di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, è necessario che le parti chiedano espressamente nell'atto l'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, conv. in I. n. 154 del 1988, non potendo tale istanza ritenersi implicita nella diversa richiesta di applicazione dell'art. 1, comma 497, della I. n. 266 del 2005, che si riferisce alle sole cessioni di immobili ad uso abitativo iscritti in catasto con attribuzione definitiva di rendita (Cass. n. 4055 del 2019; Cass. n. 4072 del 2020); «Secondo il prevalente indirizzo di questa Corte (Cass.n. 4055 del 2019 e n. 4072/2020), cui questo collegio intende dare continuità, "In tema di imposta. di registro, ipotecaria e catastale, al fine di potersi avvalere del regime del cd. prezzo-valore per la determinazione della base imponibile anche con riferimento agli immobili privi di rendita o con rendita non definitivamente attribuita, Ric. 2020 n. 10359 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- ma solo proposta con la procedura DOCFA, di cui al d. m. 19 aprile 1994, n. 701, è necessario che le parti chiedano espressamente nell'atto l'applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 conv. in L. n. 154 del 1988, non potendo tale istanza ritenersi implicita nella diversa richiesta di applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, che si riferisce alle sole cessioni di immobili ad uso abitativo iscritti in catasto con attribuzione definitiva di rendita". Ciò sul rilievo che l'art. 12 regola quelle ipotesi in cui all'atto del trasferimento l'immobile sia privo di rendita catastale, consentendo al contribuente di effettuare la dichiarazione di cui alla norma in esame e di allegare alla domanda di voltura specifica istanza per l'attribuzione della rendita catastale. Nell'ipotesi in cui, invece, il contribuente alla stregua del D.M. n. 701 del 1994, prima della stipula dell'atto, presenta volontariamente la dichiarazione di unità di nuova costruzione o la variazione dell'unità già esistente, avvalendosi della procedura DOCFA, occorre distinguere tra rendita proposta non definitiva e rendita proposta divenuta definitiva. Se, difatti, non è decorso ancora l'anno dalla presentazione della dichiarazione Docfa e quindi la rendita non è ancora definitiva, risultando solo "proposta", avendo l'ufficio il termine di un anno (ritenuto comunque ordinatorio) per la rettifica della stessa, il contribuente ha l'onere di effettuare al momento della stipula della transazione anche la dichiarazione di cui all'art. 12 per avvalersi del sistema di valutazione automatica sulla base della rendita catastale; se invece la rendita è divenuta definitiva, essendo decorso l'anno dalla presentazione della dichiarazione Docfa (termine ordinatorio), il reddito catastale è da considerarsi definitivo e non si richiede una ulteriore attività al contribuente (come la dichiarazione ex art. 12 cit.), al fine di limitare l'azione dell'amministrazione finanziaria» (Cass. n. 7155 del 2021). Ric. 2020 n. 10359 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che il criterio del "prezzo valore" non costituisce tecnicamente un'agevolazione fiscale ma rappresenta soltanto una diversa modalità di calcolo della base imponibile (facendo riferimento non al prezzo concordato fra le parti ma al valore catastale) su cui applicare le aliquote di legge: non sono richieste formule sacramentali ed è sufficiente che risulti la volontà di avvalersi di tale modalità e nel caso in cui l'immobile sia dotato di una rendita catastale non definitiva ma soltanto proposta, l'acquirente deve semplicemente formulare una istanza di applicazione del meccanismo del prezzo-valore nel contratto di compravendita e tale istanza deve intendersi quale richiesta di attribuzione della rendita catastale che diverrà definitiva - ha erroneamente ritenuto che non fosse necessario che le parti chiedessero espressamente nell'atto l'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, conv. in I. n. 154 del 1988, non potendo tale istanza ritenersi implicita nella diversa richiesta di applicazione dell'art. 1, comma 497, della I. n. 266 del 2005, che si riferisce alle sole cessioni di immobili ad uso abitativo iscritti in catasto con attribuzione definitiva di rendita e quindi se - come nel caso di specie - la rendita non è ancora definitiva, risultando solo "proposta", il contribuente ha l'onere di effettuare al momento della stipula della transazione anche la dichiarazione di cui all'art. 12 per avvalersi del sistema di valutazione automatica sulla base della rendita catastale. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2020 n. 10359 sez. MT - ud. 22-03-2022 -5- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 20 2. [OSCURATO:PERSONA]