Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39916/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Foggia, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale, rideterminando la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva di due veicoli, confermando nel resto.

Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente contesta la mancata assunzione della prova decisiva e la mancata rinnovazione istruttoria richiesta ( espletamento di una perizia calligrafica), è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Sul punto, con motivazione in fatto esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità(si veda in particolare, pag.4 che valorizza la insufficienza dell'atteggiamento di disinteresse dell'imputato al fine di far sorgere il sospetto che sia stato un ignoto a sottoscrivere l'atto di trasferimento dei veicoli; il mancato disconoscimento della paternità delle firme da parte dell'imputato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Foggia, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale, rideterminando la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva di due veicoli, confermando nel resto. Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente contesta la mancata assunzione della prova decisiva e la mancata rinnovazione istruttoria richiesta ( espletamento di una perizia calligrafica), è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sul punto, con motivazione in fatto esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità(si veda in particolare, pag.4 che valorizza la insufficienza dell'atteggiamento di disinteresse dell'imputato al fine di far sorgere il sospetto che sia stato un ignoto a sottoscrivere l'atto di trasferimento dei veicoli; il mancato disconoscimento della paternità delle firme da parte dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 39916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris