CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontro-) Comune di Muravera, in persona del sindaco pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Segneri;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari 16 febbraio 2024 n. 57;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Antefatto.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] di Muravera contestò ad [OSCURATO:PERSONA] diesercitare la vendita ambulante di generi alimentari in assenza dellaprescritta licenza di commercio. Il Comune di Muravera il giorno dopo ordinòla chiusura del “chiosco” gestito da [OSCURATO:PERSONA] che la stessa avevacollocato in area prossima al litorale, area assegnatale dalla competenteCapitaneria di porto.N.R.G.: 6977/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero registro generale 6977/2025Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 11879/2026Data pubblicazione 30/04/20261.1. Il provvedimento di chiusura fu impugnato dinanzi al TAR dellaSardegna e da questo annullato con sentenza 246/1988 del 24 marzo 1988.Ottenuto l’annullamento, non fu tuttavia possibile per [OSCURATO:PERSONA] l’attività nel medesimo sito assegnatole prima della chiusuraimposta dal Comune, perché medio tempore assegnato ad altri venditoriambulanti.2. Il presente giudizio.Allegando i fatti appena riassunti, nel 1989 [OSCURATO:PERSONA] convennedinanzi al Tribunale di Cagliari il Comune di Muravera, chiedendone lacondanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della illegittimachiusura della sua attività.2.1. All’esito di un processo protrattosi per venti anni, il Tribunale di Cagliaricon sentenza n. 3007/09 del 13.10.2009 accolse la domanda.La sentenza fu appellata da ambo le parti.2.2. Dopo altri otto anni di processo, la Corte d’appello di Cagliari consentenza n. 54/17 del 1°.2.2017 accolse l’appello del Comune e rigettò ladomanda.La Corte d’appello così ragionò:-) il danno di cui [OSCURATO:PERSONA] chiese il risarcimento consistettenella violazione di un c.d. “interesse oppositivo”;-) il giudice ordinario (secondo la disciplina applicabile rationetemporis), chiamato a liquidare questo tipo di danno, non può limitarsi arilevare che un provvedimento amministrativo poi annullato ha leso uninteresse del privato, ma deve anche accertare se quell’interesse del privatofosse suscettibile di essere legittimamente esercitato;-) nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] si doleva della chiusura di unchiosco che comunque non aveva titolo per esercitare, in assenza delleautorizzazioni prescritte dalla normativa a tutela del paesaggio;Numero registro generale 6977/2025N.R.G.: 6977/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 11879/2026Data pubblicazione 30/04/2026-) ergo, non poteva pretendere di essere risarcita per un’attività che,a prescindere dalla illegittimità della revoca, comunque non avrebbe potutoesercitare per altra ragione.Tale sentenza fu impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA].2.3. Questa Corte, con ordinanza 27.7.2021 n. 21535 cassò con rinvio lasentenza d’appello, osservando che:a) il danno da lesione di un interesse legittimo oppositivo esige il soloaccertamento che l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia lesol'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, enon anche - come aveva ritenuto la Corte d’appello - una indagine “virtuale”sulla legittimità di quell’attività sotto altri profili;b) in ogni caso il Comune di Muravera, se avesse inteso far valerel’impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di esercitare la propria attività perirregolarità di tipo urbanistico-edilizio, avrebbe dovuto provvedere adannullare per questa ragione la licenza di commercio già rilasciatale.2.4. Riassunto il giudizio, con sentenza 16.2.2024 n. 57 la Corte d’appello diCagliari rigettò il gravame del Comune di Muravera ma anche quello diAmelia Agostini, rimasto ovviamente assorbito all’esito del primo giudizio diappello.La Corte d’appello in sede di rinvio ritenne che:-) correttamente il Tribunale avesse ritenuto - accogliendo l’eccezioneex art. 1227, comma 2 c.c., formulata dal Comune - che il risarcimentoandasse limitato ai soli mancati incassi nel periodo intercorrente tra il29.7.1987 e il 19.9.1987, in quanto la licenza per l’esercizio del commercioambulante aveva durata semestrale, e [OSCURATO:PERSONA] non ne aveva chiestoil rinnovo;-) i costi sostenuti per l’avvio dell’attività non rappresentavano undanno risarcibile, ché altrimenti il relativo risarcimento - cumulandosi allucro cessante - avrebbe posto la danneggiata in una situazione addiritturapiù favorevole di quella in cui si sarebbe trovata se fosse mancata la revocaillegittima dell’autorizzazione al commercio ambulante.Numero registro generale 6977/2025N.R.G.: 6977/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 11879/2026Data pubblicazione 30/04/20263. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da AmeliaAgostini con ricorso fondato su due motivi.Il Comune ha resistito con controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciato (formalmente) il vizio di omesso esame di unfatto decisivo.Nell’illustrazione del motivo sono tuttavia esposte due censure distinte.1.1. Con una prima censura (la quale è pregiudiziale ex art. 276, secondocomma, c.p.c.) è denunciata la violazione dell’art. 394 c.p.c..La ricorrente sostiene che la limitazione del risarcimento ad un solosemestre violerebbe i princìpi di diritto stabiliti nella sentenza di questaCorte n. 21535/21.1.2. Con una seconda censura deduce la ricorrente che la Corte d’appellonon ha considerato l’avvenuta presentazione, da parte sua, d’una domandadi rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante(presentata in data 17.6.1988), né della successiva nota del Comune diMuravera del 24.6.1988 con la quale le si comunicò l’indisponibilità di postinell’area precedentemente assegnata; tale domanda - osserva la ricorrente- non poteva che essere presentata all’esito del giudizio dinanzi al TAR, edunque non poteva essere ritenuta “tardiva”.1.3. La prima censura è infondata.Il passo di cui a p. 12 della sentenza di questa Corte 21535/21, invocatodalla ricorrente come “principio di diritto”:a) è un obiter dictum, rispetto al quale ovviamente non è concepibilealcuna violazione dell’art. 394 c.p.c.;b) non ha il senso attribuitole dalla ricorrente: esso voleva solosignificare che il Comune per sottrarsi all’obbligo risarcitorio nonNumero registro generale 6977/2025N.R.G.: 6977/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 11879/2026Data pubblicazione 30/04/2026avrebbe potuto far valere, nel presente giudizio, il difetto del titoloedilizio, perché mai revocato;c) In ogni caso la sentenza di questa Corte n, 21535/21 impose algiudice del rinvio di valutare il danno tenendo conto delle circostanzedel caso; non intese certo orientare il giudizio di risarcimento.1.4. La seconda censura è inammissibile.La Corte d’appello non ha trascurato di considerare che [OSCURATO:PERSONA] presentato una domanda di assegnazione di un posto per il propriochiosco nel 1988.Lo ha fatto, ma ha espressamente affermato che quella istanza fu tardivaperché l’ordinanza di chiusura del chiosco “rappresentava un provvedimentosanzionatorio e non un provvedimento di secondo grado con cui cioè ilComune di Muravera era intervenuto sul precedente provvedimentoautorizzatorio, sicché quest’ultimo rimaneva valido, efficace e suscettibile diessere prorogato”.Il senso è ben chiaro: nulla impediva ad [OSCURATO:PERSONA] - e dunquenemmeno la pendenza del giudizio dinanzi al TAR - di presentaretempestivamente l’istanza di rinnovo della autorizzazione. Dunque il ritardocol quale l’istanza fu proposto era imputabile alla danneggiata, ed impedivaun risarcimento più cospicuo, ex art. 1227, secondo comma, c.c..Giusta o sbagliata che fosse, questa ratio decidendi non viene colta ecensurata nel ricorso; e comunque manca il vizio di omesso esame del fattodecisivo.2. Il secondo motivo.Il secondo motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui harigettato la domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei costi sostenutiper l’avvio dell’attività.2.1. Il motivo è infondato.Il risarcimento del danno è governato dal cosiddetto “principio diindifferenza”, in virtù del quale a risarcimento avvenuto il danneggiatoN.R.G.: 6977/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero registro generale 6977/2025Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 11879/2026Data pubblicazione 30/04/2026dovrebbe teoricamente trovarsi in una posizione né più favorevole, né piùsfavorevole, dal punto di vista patrimoniale, rispetto a quella in cui sisarebbe trovato se il fatto illecito non fosse stato commesso.E’ dunque evidente che, se il Comune non avesse ordinato la chiusura delchiosco gestito da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe realizzato il lucroderivante dall’attività commerciale, ma avrebbe comunque sostenuto lespese per l’avvio di essa.Se, dunque, il risarcimento del danno da lucro cessante si cumulasse con lespese fisse, la parte danneggiata verrebbe a trovarsi, a risarcimentoottenuto, in una situazione patrimoniale addirittura più vantaggiosa diquella in cui si sarebbe trovata se l’esercizio dell’attività non fosse statoforzosamente impedito.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Comune diMuravera delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonella somma di euro 4.800,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A.,cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 20 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])