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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04449/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito che ha motivato la propria decisione in coerenza con le emergenze processuali in applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità; che, dunque, le argomentazioni difensive prospettate nel ricorso risultano prive di specificità e meramente apparenti, limitandosi a contestare presunte carenze motivazionali, omettendo un effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste, dai giudici di merito, a base del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., per errata individuazione del reato più grave tra i due ascritti all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno correttamente individuato come reato-base, il più grave delitto di ricettazione per il quale è prevista una pena che nel massimo edittale supera quella di cui all'art. 47 ,91Cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Rv. 267689 - 01; Sez. 2, n.36107 del 16/05/2017, Ciccia, Rv. 271031 - 01); osservato infine che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, considerato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01; si veda anche Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, nella specie, i giudici di appello hanno congruamente motivato il diniego delle suddette attenuanti, evidenziando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, il negativo comportamento processuale dell'odierno ricorrente, significativo dell'assenza di ogni forma di resipiscenza, nonché i numerosi precedenti penali a suo carico (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, 91fP' Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito che ha motivato la propria decisione in coerenza con le emergenze processuali in applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità; che, dunque, le argomentazioni difensive prospettate nel ricorso risultano prive di specificità e meramente apparenti, limitandosi a contestare presunte carenze motivazionali, omettendo un effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste, dai giudici di merito, a base del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., per errata individuazione del reato più grave tra i due ascritti all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno correttamente individuato come reato-base, il più grave delitto di ricettazione per il quale è prevista una pena che nel massimo edittale supera quella di cui all'art. 47 ,91Cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Rv. 267689 - 01; Sez. 2, n.36107 del 16/05/2017, Ciccia, Rv. 271031 - 01); osservato infine che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, considerato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01; si veda anche Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, nella specie, i giudici di appello hanno congruamente motivato il diniego delle suddette attenuanti, evidenziando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, il negativo comportamento processuale dell'odierno ricorrente, significativo dell'assenza di ogni forma di resipiscenza, nonché i numerosi precedenti penali a suo carico (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, 91fP' Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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