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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18727/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete e precisamente riferite alle censure presentate, ed è altresì manifestamente infondato perché non si rilevano vizi censurabili in sede di legittimità, giacché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche estesa all'applicazione di circostanze extra-edittali - è sottratta allo scrutinio di questa Corte, ove questa non esorbiti dai vincoli di legge che governano la discrezionalità del giudice, e la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che il giudice del merito ha peraltro adeguatamente motivato sul punto, rilevando in dettaglio le ragioni per le quali ritenere esclusi i presupposti della circostanza attenuante innanzi richiamata (si veda la pag. 5 in particolare, ove tra gli elementi incompatibili con la mitigazione, la Corte d'appello richiama la commissione di plurimi reati in un ristretto arco temporale, mediante violenza di non minima rilevanza, e anzi capace di incidere in modo apprezzabile sulla gravità del fatto); che rientra in un esercizio non irragionevole della discrezionalità del giudice del merito la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, la cui misura non è pertanto censurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete e precisamente riferite alle censure presentate, ed è altresì manifestamente infondato perché non si rilevano vizi censurabili in sede di legittimità, giacché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche estesa all'applicazione di circostanze extra-edittali - è sottratta allo scrutinio di questa Corte, ove questa non esorbiti dai vincoli di legge che governano la discrezionalità del giudice, e la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che il giudice del merito ha peraltro adeguatamente motivato sul punto, rilevando in dettaglio le ragioni per le quali ritenere esclusi i presupposti della circostanza attenuante innanzi richiamata (si veda la pag. 5 in particolare, ove tra gli elementi incompatibili con la mitigazione, la Corte d'appello richiama la commissione di plurimi reati in un ristretto arco temporale, mediante violenza di non minima rilevanza, e anzi capace di incidere in modo apprezzabile sulla gravità del fatto); che rientra in un esercizio non irragionevole della discrezionalità del giudice del merito la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, la cui misura non è pertanto censurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18727/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris