CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 20/11/2020 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e alla mancata ammissione di un teste ritenuto decisivo dalla difesa (primo motivo), nonché il vizio della motivazione in relazione alla negazione della concessione della sospensione condizionale della pena (secondo motivo), non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che tutti i motivi sono finanche riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente: si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni per le quali è stata respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del ricorrente, non essendo stato prodotta alcuna documentazione a supporto della richiesta; si veda, ancora, la pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del ricorrente e sulle ragioni per cui la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata respinta, non essendo state dedotte le motivazioni per le quali le dichiarazioni del teste sarebbero state indispensabili e decisive fini del decidere; si veda, da ultimo, la pag. 3 della sentenza in punto di congruità della pena, proporzionata alla gravità dei fatti e all'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza i quali hanno escluso la possibilità della formulazione di una prognosi favorevole in merito alla futura condotta dell'imputato e la possibilità di concedere gli ulteriori benefici invocati; osservato peraltro che le predette doglianze, oltre a essere aspecifiche e reiterative, sono finanche manifestamente infondate anche poiché afferenti a supposta violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso