Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26989/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4 le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Nord ricorre avverso l'ordinanza del 19 settembre 2022 del Tribunale di Napoli-Nord che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Napoli del 27.9.2019 n. 6279 della, definitiva il in data 11.1.2020.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Capone, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del predetto beneficio, aveva commesso un ulteriore reato, in ordine al quale era stata applicata la causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. dal Tribunale di Napoli-Nord con sentenza del 17.1.2020 irrevocabile il 16.6.2020

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa da giudice incompetente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., posto che l'ultima sentenza passata in giudicato era quella della Corte di appello di Napoli il 27 settembre 2019, definitiva 1'11 gennaio 2020 che ha confermato a sentenza del Tribunale di Napoli del 20.2.2012 e non poteva essere presa in considerazione la sentenza di n.lp. ai sensi dell'art. 131-bis emessa dal Tribunale di Napoli-Nord in data 17.1.2020 irrevocabile il 16.6.2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini indicati qui di seguito.

1.1. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679).

L'indicato principio di diritto, poi, deve essere raccordato con la previsione normativa di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che - prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» - determina la competenza del giudice dell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore.

Giova evidenziare, inoltre, che, nel novero dei provvedimenti di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., oltre alle sentenze di condanna (che sono ontologicamente suscettibili di dar luogo all'incidente di esecuzione), devono essere inclusi i provvedimenti di proscioglimento in sé suscettibili di sortire effetti esecutivi, da identificarsi essenzialmente in quelli che comunque applichino una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale, e quei provvedimenti che, contenendo geneticamente statuizioni capace di impegnare il giudice dell'esecuzione, si presentino, ab origine e in astratto, idonei ad attivare il relativo incidente (come quelli che dichiarino la falsità dei documenti o che dispongano sulla restituzione delle cose sequestrate).

Viceversa, sono da escludere da tale novero i provvedimenti con i quali venga disposto il proscioglimento di altro segno, il cui rilievo in executivis è meramente ipotetico e virtuale e la cui considerazione, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito (l'unità della determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto). [OSCURATO:PERSONA], quindi, intende confermare il principio di diritto secondo cui, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Rv. 272491).

Il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non è idoneo a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen., perché non necessita di alcuna esecuzione.

Sul punto il provvedimento del giudice appare viziato di incompetenza.2.

All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Napoli, quale giudice dell'esecuzione che deve procedere sulla richiesta del pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4 le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Nord ricorre avverso l'ordinanza del 19 settembre 2022 del Tribunale di Napoli-Nord che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Napoli del 27.9.2019 n. 6279 della, definitiva il in data 11.1.2020. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Capone, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del predetto beneficio, aveva commesso un ulteriore reato, in ordine al quale era stata applicata la causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. dal Tribunale di Napoli-Nord con sentenza del 17.1.2020 irrevocabile il 16.6.2020 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa da giudice incompetente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., posto che l'ultima sentenza passata in giudicato era quella della Corte di appello di Napoli il 27 settembre 2019, definitiva 1'11 gennaio 2020 che ha confermato a sentenza del Tribunale di Napoli del 20.2.2012 e non poteva essere presa in considerazione la sentenza di n.lp. ai sensi dell'art. 131-bis emessa dal Tribunale di Napoli-Nord in data 17.1.2020 irrevocabile il 16.6.2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini indicati qui di seguito. 1.1. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679). L'indicato principio di diritto, poi, deve essere raccordato con la previsione normativa di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che - prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» - determina la competenza del giudice dell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore. Giova evidenziare, inoltre, che, nel novero dei provvedimenti di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., oltre alle sentenze di condanna (che sono ontologicamente suscettibili di dar luogo all'incidente di esecuzione), devono essere inclusi i provvedimenti di proscioglimento in sé suscettibili di sortire effetti esecutivi, da identificarsi essenzialmente in quelli che comunque applichino una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale, e quei provvedimenti che, contenendo geneticamente statuizioni capace di impegnare il giudice dell'esecuzione, si presentino, ab origine e in astratto, idonei ad attivare il relativo incidente (come quelli che dichiarino la falsità dei documenti o che dispongano sulla restituzione delle cose sequestrate). Viceversa, sono da escludere da tale novero i provvedimenti con i quali venga disposto il proscioglimento di altro segno, il cui rilievo in executivis è meramente ipotetico e virtuale e la cui considerazione, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito (l'unità della determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto). [OSCURATO:PERSONA], quindi, intende confermare il principio di diritto secondo cui, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Rv. 272491). Il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non è idoneo a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen., perché non necessita di alcuna esecuzione. Sul punto il provvedimento del giudice appare viziato di incompetenza.2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Napoli, quale giudice dell'esecuzione che deve procedere sulla richiesta del pubblico ministero. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli a
Sentenza Cassazione n. 26989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris