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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35052/2022

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SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21717 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51M20 H501T) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C01 F158H ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76P06 G273X) -ricorrente- nei confronti di CO.FA. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (C.F.: 045 92880159 ), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L29 F205R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B52 F205G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S27 H501W) [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B14 H501X) -controricorrenti-ricorrenti in via incidentale- Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49M07 D150Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P05 F205L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P30 G388D) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82T04 B963M) -controricorrente- nonché STATO DELLA LIBIA – [OSCURATO:PERSONA] E DELLE COMUNICAZIONI (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10113/2021, pubblicatain data 9 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso (come da conclusioni scritte comunicate alle parti) per « il rigetto del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale di Con.I.Cos. [OSCURATO:PERSONA] spa, l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale di CO.FA. [OSCURATO:PERSONA] srl, il rigetto del secondo motivo»; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il Giamminuti; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA].; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]..

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha proceduto al pignoramento di crediti vantati dallo Stato della Libia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]..

Nel procedimento esecutivo è intervenuta [OSCURATO:SOCIETA].

Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa creditrice dello Stato della Libia. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha reso la dichiarazione di quantità in senso positivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non l’ha resa affatto.

Il giudice dell’esecuzione, acquisita la dichiarazione integrativa di precisazione del credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., da parte del creditore procedente, ha assegnato tutti i crediti pignorati, in primo luogo in favore del Giamminuti e, per il residuo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente specificando, con ulteriore provvedimento, le modalità di adempimento da parte dei terzi.

Avverso l’ordinanza di assegnazione ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa creditrice dello Stato della Libia, sostenendo di avere precedentemente proceduto al pignoramento dei medesimi crediti dello Stato debitore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. assegnati dal giudice dell’esecuzione e lamentando l’omessa riunione dei procedimenti esecutivi.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricors o [OSCURATO:SOCIETA]. , che propone, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ulteriore ricorso incidentale (qualificato come controricorso, ma che sostanzialmente costituisce ricorso adesivo al ricorso principale), sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste, con tre distinti controricorsi, sia al ricorso principale che ai ricorsi incidentali.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato .

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nonché ulteriore documentazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Ragioni della decisione Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 8 1.Va premesso che, secondo quanto emerge dalle memorie e dai documenti depositati dalle parti, rispettivamente ai sensi degli artt. 378 e 372 c.p.c., le questioni poste dall’opposizione per cui è causa potrebbero essere almeno in parte superate, in quanto, con riguardo alle distinte procedure esecutive promosse contro lo Stato della Libia rispettivamente da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Giamminuti, in relazione alle quali era controverso l’obbligo di riunione, è stato nominato un unico giudice dell’esecuzione, che ne ha disposto la chiamata congiunta proprio ai fini della suddetta riunione.

Inoltre, nella prima di tali procedure è stata disposta l’assegnazione di alcuni dei crediti pignorati (presso soggetti terzi diversi da quelli che sono parti del presente giudizio), anche in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., con contestuale dichiarazione di non luogo a provvedere in relazione all’istanza di accertamento dell’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. (istanza ritenuta di fatto abbandonata), cioè proprio in relazione al credito in virtù del quale era stata ritenuta sussistere, nella sentenza impugnata in questa sede, la necessità di riunione dei pignoramenti (benché, in verità, senza effettiva motivazione in ordine alla reale coincidenza di tale credito con quello successivamente pignorato dal Giamminuti).

Peraltro, poiché i suddetti provvedimenti in parte non risultano definitivi e in parte non risultano neanche ancora emessi – del resto non ricollegandosi alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione l’estinzione del debito del debitore principale, trattandosi di mera sostituzione pro solvendo del debitore ex lege– non può dichiararsi, allo stato, cessata la materia del contendere nella presente opposizione. 2.Nonostante quanto appena esposto, i ricorsi avanzati nella presente sede non possono essere decisi nel merito.

Risulta infatti pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi dei ricorsi stessi (sia principale che incidentali), il rilievo del Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 8 difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado: il che assorbe anche ogni questione in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio con il debitore nella presente sede, per evidenti motivi di economia processuale.

Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non ha infatti partecipato, nei gradi di merito, almeno uno dei terzi pignorati ([OSCURATO:SOCIETA].), che non risulta del resto evocato dai ricorrenti neanche in sede di legittimità (ferma restando l’esigenza di valutare se vi siano altresì altri terzi pignorati, anche sulla base delle ulteriori vicende del processo esecutivo).

Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «èavv iso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.

Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 8 fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01 ; nonché, con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 , Rv. 665106 -01).

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

È, poi, appena il caso di osservare che il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità di un’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati; in particolare, è in contestazione il diritto di un ulteriore creditore – rispetto al procedente ed agli intervenuti – ad ottenere l’assegnazione di uno di tali crediti, in virtù di un precedente pignoramento che egli assume avere eseguito proprio su tale credito.

Si tratta, in sostanza, di una controversia che ha ad oggetto la distribuzione delle somme disponibili in sede esecutiva, rispetto alla quale non possono che assumere la posizione di legittimati necessari, oltre al debitore e a tutti i creditori, anche delle procedure eventualmente riunite, altresì tutti i terzi pignorati, tutti comunque, sia pure indirettamente, interessati all’esito della suddetta distribuzione ed alla sorte dei provvedimenti che la definiscono, direttamente incidendo sui debiti loro riconosciuti e sull’individuazione della misura e dell’oggetto della sostituzione ope legis del creditore, di norma conseguente ad ogni ordinanza ex art. 553 c.p.c..

Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di almeno un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 8 emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/0 2/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado, al quale spetterà anche ogni ulteriore valutazione in ordine alle conseguenze dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione sopravvenuti sulla persistenza dell’interesse delle parti alla decisione del merito dell’opposizione e, quindi, sulla eventuale (totale o parziale) cessazione della materia del contendere, così come in ordine alla necessità di estendere eventualmente il contraddittorio ad ulteriori soggetti del processo esecutivo e di quelli riuniti, contraddittori necessari pretermessi nel giudizio come fino ad ora sviluppato.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Roma, quale Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 8 giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata,con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21717 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51M20 H501T) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C01 F158H ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76P06 G273X) -ricorrente- nei confronti di CO.FA. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (C.F.: 045 92880159 ), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L29 F205R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B52 F205G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S27 H501W) [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B14 H501X) -controricorrenti-ricorrenti in via incidentale- Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49M07 D150Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P05 F205L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P30 G388D) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82T04 B963M) -controricorrente- nonché STATO DELLA LIBIA – [OSCURATO:PERSONA] E DELLE COMUNICAZIONI (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10113/2021, pubblicatain data 9 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso (come da conclusioni scritte comunicate alle parti) per « il rigetto del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale di Con.I.Cos. [OSCURATO:PERSONA] spa, l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale di CO.FA. [OSCURATO:PERSONA] srl, il rigetto del secondo motivo»; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il Giamminuti; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA].; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA].. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha proceduto al pignoramento di crediti vantati dallo Stato della Libia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. Nel procedimento esecutivo è intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa creditrice dello Stato della Libia. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha reso la dichiarazione di quantità in senso positivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non l’ha resa affatto. Il giudice dell’esecuzione, acquisita la dichiarazione integrativa di precisazione del credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., da parte del creditore procedente, ha assegnato tutti i crediti pignorati, in primo luogo in favore del Giamminuti e, per il residuo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente specificando, con ulteriore provvedimento, le modalità di adempimento da parte dei terzi. Avverso l’ordinanza di assegnazione ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa creditrice dello Stato della Libia, sostenendo di avere precedentemente proceduto al pignoramento dei medesimi crediti dello Stato debitore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. assegnati dal giudice dell’esecuzione e lamentando l’omessa riunione dei procedimenti esecutivi. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Resiste con controricors o [OSCURATO:SOCIETA]. , che propone, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ulteriore ricorso incidentale (qualificato come controricorso, ma che sostanzialmente costituisce ricorso adesivo al ricorso principale), sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste, con tre distinti controricorsi, sia al ricorso principale che ai ricorsi incidentali. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato . È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nonché ulteriore documentazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 8 1.Va premesso che, secondo quanto emerge dalle memorie e dai documenti depositati dalle parti, rispettivamente ai sensi degli artt. 378 e 372 c.p.c., le questioni poste dall’opposizione per cui è causa potrebbero essere almeno in parte superate, in quanto, con riguardo alle distinte procedure esecutive promosse contro lo Stato della Libia rispettivamente da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Giamminuti, in relazione alle quali era controverso l’obbligo di riunione, è stato nominato un unico giudice dell’esecuzione, che ne ha disposto la chiamata congiunta proprio ai fini della suddetta riunione. Inoltre, nella prima di tali procedure è stata disposta l’assegnazione di alcuni dei crediti pignorati (presso soggetti terzi diversi da quelli che sono parti del presente giudizio), anche in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., con contestuale dichiarazione di non luogo a provvedere in relazione all’istanza di accertamento dell’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. (istanza ritenuta di fatto abbandonata), cioè proprio in relazione al credito in virtù del quale era stata ritenuta sussistere, nella sentenza impugnata in questa sede, la necessità di riunione dei pignoramenti (benché, in verità, senza effettiva motivazione in ordine alla reale coincidenza di tale credito con quello successivamente pignorato dal Giamminuti). Peraltro, poiché i suddetti provvedimenti in parte non risultano definitivi e in parte non risultano neanche ancora emessi – del resto non ricollegandosi alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione l’estinzione del debito del debitore principale, trattandosi di mera sostituzione pro solvendo del debitore ex lege– non può dichiararsi, allo stato, cessata la materia del contendere nella presente opposizione. 2.Nonostante quanto appena esposto, i ricorsi avanzati nella presente sede non possono essere decisi nel merito. Risulta infatti pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi dei ricorsi stessi (sia principale che incidentali), il rilievo del Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 8 difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado: il che assorbe anche ogni questione in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio con il debitore nella presente sede, per evidenti motivi di economia processuale. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non ha infatti partecipato, nei gradi di merito, almeno uno dei terzi pignorati ([OSCURATO:SOCIETA].), che non risulta del resto evocato dai ricorrenti neanche in sede di legittimità (ferma restando l’esigenza di valutare se vi siano altresì altri terzi pignorati, anche sulla base delle ulteriori vicende del processo esecutivo). Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «èavv iso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 8 fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01 ; nonché, con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 , Rv. 665106 -01). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. È, poi, appena il caso di osservare che il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità di un’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati; in particolare, è in contestazione il diritto di un ulteriore creditore – rispetto al procedente ed agli intervenuti – ad ottenere l’assegnazione di uno di tali crediti, in virtù di un precedente pignoramento che egli assume avere eseguito proprio su tale credito. Si tratta, in sostanza, di una controversia che ha ad oggetto la distribuzione delle somme disponibili in sede esecutiva, rispetto alla quale non possono che assumere la posizione di legittimati necessari, oltre al debitore e a tutti i creditori, anche delle procedure eventualmente riunite, altresì tutti i terzi pignorati, tutti comunque, sia pure indirettamente, interessati all’esito della suddetta distribuzione ed alla sorte dei provvedimenti che la definiscono, direttamente incidendo sui debiti loro riconosciuti e sull’individuazione della misura e dell’oggetto della sostituzione ope legis del creditore, di norma conseguente ad ogni ordinanza ex art. 553 c.p.c.. Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di almeno un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 8 emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/0 2/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado, al quale spetterà anche ogni ulteriore valutazione in ordine alle conseguenze dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione sopravvenuti sulla persistenza dell’interesse delle parti alla decisione del merito dell’opposizione e, quindi, sulla eventuale (totale o parziale) cessazione della materia del contendere, così come in ordine alla necessità di estendere eventualmente il contraddittorio ad ulteriori soggetti del processo esecutivo e di quelli riuniti, contraddittori necessari pretermessi nel giudizio come fino ad ora sviluppato. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Roma, quale Ric. n. 21717/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 8 giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata,con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi del
Sentenza Cassazione n. 35052/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris