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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11599/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 8536-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10 ([OSCURATO:TELEFONO] FAX 1782730020), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] RAPP.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, 2021 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO, 2400 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 199/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/01/20L7; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] !:;.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di Iacobbi G &C (la prima proprietaria di un fondo, sul quale la seconda aveva realizzato un intervento edilizio), con la quale si era doluto del mancato rispetto delle distanze; - la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta dall'attore nei confronti della Iacobbi e la rigettò nei confronti della Cesal; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso (illustrato da memoria), in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di unitaria censura; osserva

1. Il primo motivo con il quale il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché l'erronea applicazione di non meglio individuate norme di legge, per non avere, sia il Giudice di primo, che quello di secondo grado «considerato, correttamente, le caratteristiche della costruzione realizzata dalla convenuta resistente, in violazione delle distanze dal confine, qualificandole "terrazza poggiata su due pilastri" e, come tale, conforme alle pre vigenti previsioni contenute nel regolamento del Comune di Spinea», non supera lo scrutinio d'ammissibilità per le ragioni che seguono.

La Corte di merito ha rigettato il corrispondente motivo d'appello evidenziando che le convenute avevano modificato il prospetto dal lato ovest del fabbricato, con rifacimento del portico della sovrastante terrazza, così riducendo la parte aggettante a m. 3,70 dal confine e a m. 10,05 dal fabbricato attoreo.

Il ctu aveva chiarito che, anche a considerare quale limite esterno l'estradosso del frontalino della terrazza, risultava rispettata la distanza stabilita dal regolamento edilizio locale n. 92/2008.

Inoltre, soggiunge la statuizione d'appelle4 che l'appellante non aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa aveva affermato che l'edificio, completato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispettava le distanze prescritte fra costruzioni (10 m.) e dal confine (3 m.).

Infine restavano irrilevanti le successive modifiche al PRG, apportate con deliberazione comunale del 28/11/2011, che non potevano vere effetto retroattivo.

Il ricorrente, per un verso non censura la "ratio decidendi" ultima (non trovavano applicazione le norme edilizie locali sopravvenute) e, per altro verso, invoca un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie, peraltro, sulla scorta di argomenti privi di apprezzabile specificità, sotto il profilo dell'autosufficienza.

Riesame, peraltro, precluso dalla presenza di "doppia conforme", trovando applicazione "ratione temporis", l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia, ancora una volta, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché la errore applicazione di una norma di legge non meglio specificata, risulta palesemente inammissibile.

Questa Corte già dagli anni settanta del secolo scorso ha avuto modo di chiarire che è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che, per la sua oscura formulazione, non consente di intendere il significato e la portata della censura svolta (Sez.

L. n. 6530, 15/12/1979, Rv. 403284; conf., ex pluris, Cass. nn. 1395/1981, 1931/1982, 4540/1982, 2558/1983, 638/1984, 629/1995, 112/1986, 4062/1987, 7800/1998, 1238/2000, 6666/2001, 11501/2006), restando non soddisfatto il precetto di cui al n. 4 dell'art. 366 cod. proc. civ.

La inadeguatezza censuratoria del motivo di cui si discute qui è di evidenza eclatante, non versandosi nell'ipotesi di esposizione oscura, confusa o non comprensibile, o, nell'ipotesi, di più frequente registrazione, d'indistinto rinvio alle difese del giudizio di merito, ma nella radicale inconferenza dell'esposizione, che non si riferisce alla causa in esame, ma, ad altro e diverso contenzioso, riguardante parti e vicenda del tutto diverse.

3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

4. Il ricorso incidentale, avendo natura tardiva (la sentenza risulta essere stata notificata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il controricorso avviato alla notifica il 4/5/2017) deve essere dichiarato privo d'efficacia.

5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale (cfr. cass. nn. 1343/2019, 18348/2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso principale inammissibile e quello incidentale inefficace; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-qualter D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titollo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8536-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10 ([OSCURATO:TELEFONO] FAX 1782730020), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] RAPP.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, 2021 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO, 2400 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 199/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/01/20L7; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] !:;.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di Iacobbi G &C (la prima proprietaria di un fondo, sul quale la seconda aveva realizzato un intervento edilizio), con la quale si era doluto del mancato rispetto delle distanze; - la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta dall'attore nei confronti della Iacobbi e la rigettò nei confronti della Cesal; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso (illustrato da memoria), in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di unitaria censura; osserva 1. Il primo motivo con il quale il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché l'erronea applicazione di non meglio individuate norme di legge, per non avere, sia il Giudice di primo, che quello di secondo grado «considerato, correttamente, le caratteristiche della costruzione realizzata dalla convenuta resistente, in violazione delle distanze dal confine, qualificandole "terrazza poggiata su due pilastri" e, come tale, conforme alle pre vigenti previsioni contenute nel regolamento del Comune di Spinea», non supera lo scrutinio d'ammissibilità per le ragioni che seguono. La Corte di merito ha rigettato il corrispondente motivo d'appello evidenziando che le convenute avevano modificato il prospetto dal lato ovest del fabbricato, con rifacimento del portico della sovrastante terrazza, così riducendo la parte aggettante a m. 3,70 dal confine e a m. 10,05 dal fabbricato attoreo. Il ctu aveva chiarito che, anche a considerare quale limite esterno l'estradosso del frontalino della terrazza, risultava rispettata la distanza stabilita dal regolamento edilizio locale n. 92/2008. Inoltre, soggiunge la statuizione d'appelle4 che l'appellante non aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa aveva affermato che l'edificio, completato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispettava le distanze prescritte fra costruzioni (10 m.) e dal confine (3 m.). Infine restavano irrilevanti le successive modifiche al PRG, apportate con deliberazione comunale del 28/11/2011, che non potevano vere effetto retroattivo. Il ricorrente, per un verso non censura la "ratio decidendi" ultima (non trovavano applicazione le norme edilizie locali sopravvenute) e, per altro verso, invoca un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie, peraltro, sulla scorta di argomenti privi di apprezzabile specificità, sotto il profilo dell'autosufficienza. Riesame, peraltro, precluso dalla presenza di "doppia conforme", trovando applicazione "ratione temporis", l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia, ancora una volta, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché la errore applicazione di una norma di legge non meglio specificata, risulta palesemente inammissibile. Questa Corte già dagli anni settanta del secolo scorso ha avuto modo di chiarire che è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che, per la sua oscura formulazione, non consente di intendere il significato e la portata della censura svolta (Sez. L. n. 6530, 15/12/1979, Rv. 403284; conf., ex pluris, Cass. nn. 1395/1981, 1931/1982, 4540/1982, 2558/1983, 638/1984, 629/1995, 112/1986, 4062/1987, 7800/1998, 1238/2000, 6666/2001, 11501/2006), restando non soddisfatto il precetto di cui al n. 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. La inadeguatezza censuratoria del motivo di cui si discute qui è di evidenza eclatante, non versandosi nell'ipotesi di esposizione oscura, confusa o non comprensibile, o, nell'ipotesi, di più frequente registrazione, d'indistinto rinvio alle difese del giudizio di merito, ma nella radicale inconferenza dell'esposizione, che non si riferisce alla causa in esame, ma, ad altro e diverso contenzioso, riguardante parti e vicenda del tutto diverse. 3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 4. Il ricorso incidentale, avendo natura tardiva (la sentenza risulta essere stata notificata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il controricorso avviato alla notifica il 4/5/2017) deve essere dichiarato privo d'efficacia. 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale (cfr. cass. nn. 1343/2019, 18348/2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso principale inammissibile e quello incidentale inefficace; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-qualter D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titollo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R
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