CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO1c:iato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 26 novembre 2021 che, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Agrigento dell'8 febbraio 2021 e lo ha condannato in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen. commesso in Licata il 7 marzo 2014. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo. La sentenza è stata pronunciata in data 26 novembre 2021 e depositata in data 24 febbraio 2022, entro il termine di 90 giorni fissato in dispositivo ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorso è stato depositato presso la Cancelleria del giudice a quo solo in data 12 aprile 2022 cioè oltre il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza in esame di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Pertanto, in mancanza di impugnazione tempestiva, la sentenza è divenuta definitiva e il ricorso risulta essere stato proposto fuori termine. Rilevato che pertanto il ricorso da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 e