CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11961/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 16/D, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 471/2018 pubblicata in data 03/10/2018, n.r.g. 31/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assumeva di aver lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in qualità di socio lavoratore dal 14/07/1998 al 30/04/2012 senza soluzione di continuità e di essere stato retribuito fino ad aprile 2007 secondo il V livello ccnl per i dipendenti ed i soci delle cooperative del terziario e servizi OGGETTO: socio di cooperativa e dipendente -stato di crisi - conseguenze - verifica della giusta retribuzione ex art. 36 Cost.UNCI/CNAI/CISAL e poi da maggio 2007 fino alla cessazione del rapporto di lavoro secondo il VIlivello CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia ed ausiliari, servizi integrativi e multiservizi UNCI/CINFSAL. Aggiungeva di aver svolto mansioni di addetto alla vigilanza fino al 31/05/2007 e poi di addetto museale presso la Reggia di Venarìa. Lamentava che il ccnl UNCI, applicato al suo rapporto di lavoro, non risultava sottoscritto dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e comunque prevedeva un trattamento economico inferiore a quello previsto dal CCNl terziario e dal CCNL servizi di pulizia Legacoop, dei quali chiedeva l’applicazione ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008, nonché dell’art. 36 Cost. In particolare chiedeva l’accertamento del suo diritto alla retribuzione prevista per il livello VII ccnl terziario fino all’anno 2007 e poi quella prevista per il livello II ccnl servizi di pulizia per il periodo successivo, nonché la condanna della cooperativa convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari alla complessiva somma di euro56.116,9. 2.- Radicatosi il contraddittorio, la cooperativa eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti anteriori al giugno 2009, considerato che il primo atto interruttivo era stato notificato nel 2014, e comunque contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto. 3.-Espletata una consulenza tecnica d’ufficio contabile, il Tribunale rigettava la domanda, compensava le spese e poneva quelle di consulenza tecnica d’ufficio a carico di ciascuna parte per metà. 4.- Rinnovata la consulenza tecnica d’ufficio contabile, la Corte d’Appello rigettava l’appello principale del Petrillo, accoglieva quello incidentale della cooperativa e condannava il Petrillo a rimborsare le spese dei due gradi di giudizio e poneva a suo esclusivo carico le spese di entrambe le consulenze tecniche d’ufficio. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il Tribunale, contrariamente all’assunto del Petrillo, aveva accertato che era stato inquadrato nel V livello ccnl per il terziario e servizi UNCI solo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto in precedenza fra le parti non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato, avendo egli rivestito solo la qualità di socio lavoratore; che il rapporto di lavoro era stato risolto in data 31/12/2005 per poi essere ricostituito il giorno successivo; che dal 19/04/2007 il Petrillo era stato inquadrato nel VI livello ccnl multiservizi UNCI; b) la vicenda della cessazione del rapporto a dicembre 2005 e poi la sua riassunzione a gennaio 2006 era stata dedotta dallo stesso lavoratore, il quale non ha avanzato alcuna allegazione in ordine all’eventuale simulazione; c) la delibera assembleare del 29/12/2003, alla luce della L. n. 142/2001, aveva previsto la costituzione di un rapporto di lavoro ex novo per i soci lavoratori e, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. d) ed e), L. n. 142 cit., aveva approvato la messa in stato di crisi aziendale, nonché autorizzato il differimento della maturazione di ferie retribuite e 13^ mensilità ad aprile 2004 e il differimento della maturazione del tfr e di ogni altro istituto retributivo diverso dalla retribuzione tabellare all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; d) tale delibera non è stata impugnata giudizialmente, né il Petrillo ne ha eccepito la nullità nella prima difesa utile dopo la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA]; e) alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (di cessazione del rapporto di lavoro) vi era la stabilità reale, sicché la prescrizione quinquennale decorreva in costanza di rapporto di lavoro, atteso che la riforma dell’art. 18 L. n. 300/1970 ad opera della legge n. 92/2012 è intervenuta solo a luglio 2012; f) pertanto, considerato che il primo atto interruttivo è la missiv a del 16/06/2014, è prescritto ogni diritto maturato fino al 16/06/2009; g) quanto all’individuazione del CCNL applicabile, certamente è fondata la tesi del Petrillo, poiché il ccnl multiservizi cooperative è quello stipulato dal sindacato maggiormente rappresentativo Legacoop ed è entrato in vigore nel 2004; h) tuttavia la valutazione di congruità della retribuzione ex art. 36 Cost. va condotta tenendo conto soltanto dei minimi retributivi e quindi correttamente il Tribunale ha escluso gli scatti di anzianità, poiché il Petrillo ha svolto mansioni semplici, in cui la professionalità è presto e facilmente acquisita e il trascorrere del tempo non implica un miglioramento qualitativo della prestazione; i) va altresì escluso il diritto alla 14^ mensilità, in quanto ist ituto di origine esclusivamente contrattuale; j) sulla base di questi parametri e criteri, dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata in appello è emerso che il Petrillo ha percepito somme ampiamente maggiori rispetto a quanto spettante a titolo di retribuzione e di tfr in applicazione del CCNL invocato (multiservizi cooperative Legacoop), pur tenendo conto (come preteso dal lavoratore) dell’orario normale di 40 ore settimanali e del divisore mensile 173, trattandosi di mansioni che non sono di semplice attesa o custodia e quindi non possono essere assimilate ad attività discontinue; k) l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, atteso che la soccombenza del Petrillo non è stata parziale, bensì totale, per cui non esistono le “gravi ed eccezionali ragioni” che, aisensi dell’art. 92 c.p.c. (pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale), possono giustificare la compensazione delle spese processuali. 5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 6.- [OSCURATO:PERSONA] s oc. coop. ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione ed interpretazione” dell’art. 6 L. n. 142/2001, come modificata dalla L. n. 30/2003, nonché del principio iura novit curiadi cui all’art. 113, co. 1, c.p.c. In particolare si duole che la Corte territoriale abbia violato tali norme di diritto con riguardo alla esclusione dell’unicità del rapporto di lavoro, alla delibera assembleare del 20/12/2003 e alla prescrizione. Deduce che la delibera assembleare del 2003 non doveva essere necessariamente impugnata dal lavoratore al fine di escluderne l’applicazione, essendo sufficiente la rivendicazione del t.f.r. per l’intero periodo, dovendo poi il Giudice dichiarare anche d’ufficio la nullità della delibera invocata dalla cooperativa in quanto in contrasto con norma imperativa dell’art. 6 L. n. 142 cit., secondo cui, in presenza di uno stato di crisi, la delibera assembleare può differire il pagamento di un emolumento, ma non certo sopprimere il relativo diritto. Quindi resta dovuto il t.f.r. per l’ammontare di euro8.451,53, come calcolato dal CTU tenendo presente solo i minimi tabellari. E anche a voler considerare solo il secondo rapporto di lavoro – decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – com unque sarebbero maturate differenze retributive, sebbene il CTU non abbia eseguito questo ulteriore calcolo perché non gli era stato formulato apposito quesito. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. L’art. 3 L. n. 142/2001, rubricato “Trattamento economico del socio lavoratore”, dispone: “1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 2.Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a)a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2; b)in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2. bis …” A sua volta l’art. 6 L. n. 142/2001, rubricato “Regolamento interno”, dispone: “1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie; f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3,comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla. 2.bis …”. Quindi, in presenza di un deliberato piano di crisi della cooperativa, l’art. 6, co. 1, alla lett. d) conferisce all’assemblea la facoltà di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all’art. 3, co. 2, lett. b);alla lett. e) conferisce all’assemblea la facoltà di deliberare forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori;sono invece espressamente escluse disposizioni derogatorie del trattamento economico minimo di cui all’art. 3, co. 1, sotto espressa comminatoria di nullità. Poiché il t.f.r. ha natura di retribuzione, sia pure differita, e quindi rientra nella nozione di trattamento economico complessivo minimo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, effettivamente l’assemblea non può deliberarne una riduzione. Tuttavia, ai sensi della lett. e) sopra vista, l’assemblea può deliberare forme di apporto economico dei soci alla soluzione della crisi, apporto che ben può assumere la forma di una temporanea sospensione degli accantonamenti delle quote di t.f.r. maturate in un periodo ben determinato. Ciò – secondo la ricostruzione del significato della predetta delibera come operata dalla Corte territoriale, non investita sul punto da specifica censura – è quanto avvenuto nella specie, posto che il predetto accantonamento è stato sospeso soltanto fino al 31/12/2006 ed è invece ripreso dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sulla necessità di un termine finale ai fini d ella validità della delibera assembleare v. Cass. ord. n. 2967/2021; Cass. n. 19096/2018). Il motivo è poi in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, perché manca ogni riferimento alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata in giudizio, che sarebbe stato invece necessario per consentire a questa Corte di valutare l’interesse del ricorrente all’invocata pronunzia di nullità della delibera assembleare. Infatti, per quanto riportato nella sentenza di appello, l’ausiliario ha accertato che il ricorrente lavoratore ha percepito più del dovuto. Dunque, a fini di autosufficienza del motivo, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre che, includendo anche l’anno 2006 nel calcolo del t.f.r., avrebbe avuto diritto a somme ulteriori rispetto a quelle effettivamente percepite. La mancata deduzione di tutto ci ò, cui si è accompagnato il mancato deposito della consulenza unitamente al ricorso per cassazione ovvero la mancanza di ogni indicazione sulla attuale collocazione della relazione peritale, si riflette sull’autosufficienza del motivo, che all’evidenza difetta, ene comporta pertanto l’inammissibilità. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia quello relativo all’unicità del rapporto di lavoro. Il motivo è inammissibile, perché impedito dalla c.d. doppia conforme relativo all’accertamento di fatto compiuto dai Giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito (art. 360, penult. co., c.p.c.) Il motivo è altresì inammissibile, in quanto palesemente contraddittorio: a pag. 15 il ricorrente riporta passi del suo ricorso di primo grado in cui deduceva di non essere licenziato (oltre che di non essersi dimesso e di non aver sottoscritto alcun contratto di lavoro successivo al 31/12/2005), ma poi riporta passi del suo ricorso d’appello, in cui ammetteva che era intervenuto un licenziamento in data 31/12/2005 (di cui lamentava l’omesso accertamentodella illegittimità da parte del Tribunale). 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione ed interpretazione” dell’art. 2935 c.c. e 6 L n. 142/2001. In particolare lamenta che la Corte territoriale abbia considerato prescritto pure il diritto al t.f.r. relativo al periodo incontestato del rapporto di lavoro (dal 2006 al 2012), sebbene il suo esercizio sarebbe stato possibile soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, ossia da aprile 2012 e quindi non poteva ritenersi in alcun modo prescritto. Il motivo è inammissibile, perché non pertinente rispetto al decisum della Corte territoriale. Il motivo è altresì inammissibile perché manca sia il riferimento alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, sia la specificazione delle somme che in ipotesi spetterebbero al ricorrente a titolo di t.f.r. includendovi anche l’anno 2006, con conseguente impossibilità per questa Corte di valutare l’interesse sotteso alla formulazione del motivo. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione ed interpretazione” degli artt. 7 d.lgs. n. 248/2007 e 36 Cost.Lamenta che la Corte territoriale abbia illegittimamente escluso dal calcolo delle eventuali differenze retributive sia gli scatti di anzianità, sia la 14^ mensilità. Il motivo è infondato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015, che ha escluso che l’art. 7 d.lgs. n. 248/2007 imponga l’applicazione integrale del ccnl, interpretazione questa che si porrebbe in contrasto con l’art. 39 Cost. Dunque la Consulta ha confermato che la norma dell’art. 7 cit. sta solo a significare che il giudice è tenuto ad utilizzare il ccnl comeparametro della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il c.d. minimo costituzionale -anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni - con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità (Cass. ord. 20/01/2021, n. 944). Ciò non vuol dire che l’anzianità di servizio sia sempre irrilevante: il giudice può attribuire gli scatti di anzianità non con applicazione automatica, ma subordinatamente all'esito positivo dell'indagine in concreto, volta a garantire l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione oggetto del caso concreto (Cass. 07/07/2008, n. 18584). Nel caso in esame la Corte territoriale ha esattamente evitato di applicare automatismi, in un senso o nell’altro, ed ha accertato che la semplicità delle mansioni svolte dal lavoratore era tale da escludere che l’anzianità di servizio potesse comportare una prestazione progressivamente migliore dal punto di vista qualitativo. E per questa precipua ragione – relativa ad una valutazione in fatto, non censurabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata – ha escluso che gli scatti di anzianità potessero rientrare nell’ambito dalla verifica ex art. 36 Cost. 5.-Con il quinto ed ultimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 92, co. 2, c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. con riguardo alla condanna al rimborso delle spese processuali e al pagamento di tutte le spese di consulenza tecnica d’ufficio dei due gradi di giudizio. Il motivo è infondato alla luce dell’esito di tutti gli altri, avendo il giudice del merito fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, mentre rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito , non sindacabile in sede di legittimità, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (C ass. 04/02/2015 n. 1997). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché oltre spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’ar