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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38931/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di quella città, con la quale VENTALORO Mirko era stato dichiarato penalmente responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di plurimi quantitativi di sostanze stupefacenti di diverso tipo, meglio descritte nella imputazione (dai quali potevano trarsi 1006 dosi medie di cocaina e 34 di cannabis), ha rideterminato la pena e confermato nel resto l'appellata sentenza.

In particolare, i giudici territoriali hanno ritenuto di non poter recepire la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa, a mente della quale non vi sarebbe prova certa della riconducibilità della droga in sequestro all'imputato, ritenendo, di contro, che fosse stato proprio il VENTALORO a liberarsi, tramite lo scarico del water della propria abitazione, della droga poi rinvenuta in sede di accesso al relativo tombino fognario.

Quanto alle circostanze dell'accertamento, nella sentenza si dà conto della seguente ricostruzione in fatto: i Carabinieri operanti, sulla scorta del sospetto di attività di spaccio da parte del VENTALORO, si erano presentati presso la sua abitazione, ma l'occupante non aveva aperto la porta per lungo tempo, nonostante i ripetuti richiami dei militari che, al contempo, avevano sentito più volte azionare lo scarico.

La perquisizione domiciliare aveva esito negativo, ma i Carabinieri decidevano di seguire il VENTALORO all'uscita dalla caserma, notandolo in compagnia di un individuo, tale CONIGLIONE, sopraggiunto sul posto, al quale l'imputato indicava ove parcheggiare; i militari intervenivano e, ispezionato il tombino fognario (il CONIGLIONE avendo poi dichiarato di essere stato convocato d'urgenza dal VENTALORO per intervenire su quel tombino, risultato collegato con lo scarico dell'abitazione dell'imputato), procedevano al sequestro dei quantitativi di droga di cui alla imputazione.

In base alla lettura complessiva di tali elementi, i giudici del doppio grado hanno ritenuto accertato che il VENTALORO si fosse liberato della droga attraverso lo scarico più volte azionato proprio per le dimensioni dell'involucro e che l'incontro con il CONIGLIONE fosse stato tutt'altro che casuale, come asserito a difesa, ma finalizzato al recupero della droga, valorizzando a sostegno anche il comportamento tenuto dall'imputato all'atto della perquisizione (egli non aveva aperto la porta nonostante i ripetuti richiami degli operanti che avevano poi deciso di entrare da un balcone, avendo azionato più volte lo scarico, in difetto di problemi all'impianto, non rilevati nelle successive prove eseguite per accertare il collegamento del tombino a quello scarico).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo articolato su tre punti, riproducenti i motivi del gravame, in relazione alla risposta data ad essi dai giudici d'appello.

In essa il deducente ravvisa vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio di manifesta illogicità della motivazione per le ragioni che illustra ai punti I.IV, I.V e I.VI.

In particolare, si contesta la valutazione in merito alla ricostruzione alternativa della vicenda proposta a difesa e la valorizzazione delle dichiarazioni del teste CONIGLIONE (con riferimento al motivo della sua convocazione da parte dell'imputato per l'intervento sul tombino fognario), rispetto a quelle dell'imputato, il cui tenore avrebbe risentito della sintesi della verbalizzazione.

La motivazione sarebbe, inoltre, illogica quanto alla valutazione degli elementi fattuali valorizzati per sostenere che l'imputato avesse, nell'occorso, azionato ripetutamente lo sciacquone del water per liberarsi della droga, opponendosi che il ritardo nell'apertura della porta alla polizia giudiziaria avrebbe potuto essere ricondotto a motivi diversi, che la convocazione del CONIGLIONE era stata giustificata dai problemi allo scarico e che proprio l'involucro con la droga era stato la causa del problema allo scarico dell'abitazione dell'imputato.

L'insieme di tali elementi, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe introdotto quel ragionevole dubbio che imponeva l'assoluzione del VENTALORO.

Infine, si rileva che l'assenza di elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di attività di spaccio (materiale per la pesatura, il confezionamento e il taglio della sostanza) costituiva altro elemento convergente nel senso della mancanza di un quadro probatorio tranquillizzante e della infondatezza della tesi accusatoria.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi sono tutti manifestamente infondati, essi risolvendosi nella contestazione della valutazione degli elementi in fatto operata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di merito, senza evidenziare aporie del ragionamento che si siano tradotte in una sua manifesta illogicità o in contraddizioni o insufficienze tali da poter essere valutate in sede di legittimità.

La difesa ha, in sostanza, perpetuato l'impostazione del gravame, opponendo una spiegazione alternativa dei fatti, tuttavia superata dai giudici del merito con argomenti del tutto congrui, alla stregua dei quali si è esclusa la introduzione di un ragionevole dubbio in ordine alla rilevanza penale, nei termini di cui all'imputazione, della condotta tenuta dal VENTALORO al momento dell'accesso degli operanti.

Inoltre, la difesa, nel riproporre la propria ricostruzione, ha omesso di considerare le argomentazioni con le quali la Corte del merito le ha rigettate, denunciando l'errato approccio valutativo e opponendo che i singoli elementi gravemente indiziari non possono che essere esaminati nel loro complesso e non parcellizzati in guisa da neutralizzarne la pregnanza e univocità.

Sul punto, pare sufficiente ricordare in diritto che gli elementi di prova sono stati esaminati in maniera conforme nei due gradi di merito (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), con conseguente inammissibilità di quelle censure intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

Inoltre, va pure rilevato che, nel dichiarato intento di prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda, la difesa ha sostanzialmente evocato un travisamento di alcuni elementi probatori (lettura delle dichiarazioni del teste CONIGLIONE e di quelle dell'imputato e rilevate discrasie tra le stesse), ma a tal proposito, deve ricordarsi come - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - il legislatore ha sì esteso l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911); ma rimane pacifico che, anche a seguito di tale modifica, non é deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini).

In ogni caso, un ricorso per cassazione con il quale si deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di prova decisiva, o l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (sez. 4 n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133), essendo parimenti indispensabile che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758).Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dalla difesa, per l'appunto, sono inidonei a disarticolare il ragionamento probatorio, anche perché le censure riguardano dati considerati in maniera parcellizzata, senza tener conto, come correttamente fatto dai giudici del merito, delle circostanze complessivamente accertate.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 12 settembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di quella città, con la quale VENTALORO Mirko era stato dichiarato penalmente responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di plurimi quantitativi di sostanze stupefacenti di diverso tipo, meglio descritte nella imputazione (dai quali potevano trarsi 1006 dosi medie di cocaina e 34 di cannabis), ha rideterminato la pena e confermato nel resto l'appellata sentenza. In particolare, i giudici territoriali hanno ritenuto di non poter recepire la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa, a mente della quale non vi sarebbe prova certa della riconducibilità della droga in sequestro all'imputato, ritenendo, di contro, che fosse stato proprio il VENTALORO a liberarsi, tramite lo scarico del water della propria abitazione, della droga poi rinvenuta in sede di accesso al relativo tombino fognario. Quanto alle circostanze dell'accertamento, nella sentenza si dà conto della seguente ricostruzione in fatto: i Carabinieri operanti, sulla scorta del sospetto di attività di spaccio da parte del VENTALORO, si erano presentati presso la sua abitazione, ma l'occupante non aveva aperto la porta per lungo tempo, nonostante i ripetuti richiami dei militari che, al contempo, avevano sentito più volte azionare lo scarico. La perquisizione domiciliare aveva esito negativo, ma i Carabinieri decidevano di seguire il VENTALORO all'uscita dalla caserma, notandolo in compagnia di un individuo, tale CONIGLIONE, sopraggiunto sul posto, al quale l'imputato indicava ove parcheggiare; i militari intervenivano e, ispezionato il tombino fognario (il CONIGLIONE avendo poi dichiarato di essere stato convocato d'urgenza dal VENTALORO per intervenire su quel tombino, risultato collegato con lo scarico dell'abitazione dell'imputato), procedevano al sequestro dei quantitativi di droga di cui alla imputazione. In base alla lettura complessiva di tali elementi, i giudici del doppio grado hanno ritenuto accertato che il VENTALORO si fosse liberato della droga attraverso lo scarico più volte azionato proprio per le dimensioni dell'involucro e che l'incontro con il CONIGLIONE fosse stato tutt'altro che casuale, come asserito a difesa, ma finalizzato al recupero della droga, valorizzando a sostegno anche il comportamento tenuto dall'imputato all'atto della perquisizione (egli non aveva aperto la porta nonostante i ripetuti richiami degli operanti che avevano poi deciso di entrare da un balcone, avendo azionato più volte lo scarico, in difetto di problemi all'impianto, non rilevati nelle successive prove eseguite per accertare il collegamento del tombino a quello scarico). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo articolato su tre punti, riproducenti i motivi del gravame, in relazione alla risposta data ad essi dai giudici d'appello. In essa il deducente ravvisa vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio di manifesta illogicità della motivazione per le ragioni che illustra ai punti I.IV, I.V e I.VI. In particolare, si contesta la valutazione in merito alla ricostruzione alternativa della vicenda proposta a difesa e la valorizzazione delle dichiarazioni del teste CONIGLIONE (con riferimento al motivo della sua convocazione da parte dell'imputato per l'intervento sul tombino fognario), rispetto a quelle dell'imputato, il cui tenore avrebbe risentito della sintesi della verbalizzazione. La motivazione sarebbe, inoltre, illogica quanto alla valutazione degli elementi fattuali valorizzati per sostenere che l'imputato avesse, nell'occorso, azionato ripetutamente lo sciacquone del water per liberarsi della droga, opponendosi che il ritardo nell'apertura della porta alla polizia giudiziaria avrebbe potuto essere ricondotto a motivi diversi, che la convocazione del CONIGLIONE era stata giustificata dai problemi allo scarico e che proprio l'involucro con la droga era stato la causa del problema allo scarico dell'abitazione dell'imputato. L'insieme di tali elementi, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe introdotto quel ragionevole dubbio che imponeva l'assoluzione del VENTALORO. Infine, si rileva che l'assenza di elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di attività di spaccio (materiale per la pesatura, il confezionamento e il taglio della sostanza) costituiva altro elemento convergente nel senso della mancanza di un quadro probatorio tranquillizzante e della infondatezza della tesi accusatoria. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono tutti manifestamente infondati, essi risolvendosi nella contestazione della valutazione degli elementi in fatto operata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di merito, senza evidenziare aporie del ragionamento che si siano tradotte in una sua manifesta illogicità o in contraddizioni o insufficienze tali da poter essere valutate in sede di legittimità. La difesa ha, in sostanza, perpetuato l'impostazione del gravame, opponendo una spiegazione alternativa dei fatti, tuttavia superata dai giudici del merito con argomenti del tutto congrui, alla stregua dei quali si è esclusa la introduzione di un ragionevole dubbio in ordine alla rilevanza penale, nei termini di cui all'imputazione, della condotta tenuta dal VENTALORO al momento dell'accesso degli operanti. Inoltre, la difesa, nel riproporre la propria ricostruzione, ha omesso di considerare le argomentazioni con le quali la Corte del merito le ha rigettate, denunciando l'errato approccio valutativo e opponendo che i singoli elementi gravemente indiziari non possono che essere esaminati nel loro complesso e non parcellizzati in guisa da neutralizzarne la pregnanza e univocità. Sul punto, pare sufficiente ricordare in diritto che gli elementi di prova sono stati esaminati in maniera conforme nei due gradi di merito (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), con conseguente inammissibilità di quelle censure intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Inoltre, va pure rilevato che, nel dichiarato intento di prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda, la difesa ha sostanzialmente evocato un travisamento di alcuni elementi probatori (lettura delle dichiarazioni del teste CONIGLIONE e di quelle dell'imputato e rilevate discrasie tra le stesse), ma a tal proposito, deve ricordarsi come - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - il legislatore ha sì esteso l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911); ma rimane pacifico che, anche a seguito di tale modifica, non é deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini). In ogni caso, un ricorso per cassazione con il quale si deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di prova decisiva, o l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (sez. 4 n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133), essendo parimenti indispensabile che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758).Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dalla difesa, per l'appunto, sono inidonei a disarticolare il ragionamento probatorio, anche perché le censure riguardano dati considerati in maniera parcellizzata, senza tener conto, come correttamente fatto dai giudici del merito, delle circostanze complessivamente accertate. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 12 settembre 2023 Il
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