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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27307/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 84) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

I motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che la responsabilità del prevenuto per il furto delle monete è stata desunta dal fatto che il prevenuto veniva sorpreso - poco dopo il fatto ed in prossimità del luogo di commissione del delitto - nel possesso di numerose monete, per un quantitativo compatibile con l'incasso dell'esercizio commerciale oggetto di furto; l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stata motivatamente negata in ragione della rilevante entità della somma oggetto di sottrazione, secondo una ponderata valutazione di merito, 'insindacabile nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 84) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che la responsabilità del prevenuto per il furto delle monete è stata desunta dal fatto che il prevenuto veniva sorpreso - poco dopo il fatto ed in prossimità del luogo di commissione del delitto - nel possesso di numerose monete, per un quantitativo compatibile con l'incasso dell'esercizio commerciale oggetto di furto; l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stata motivatamente negata in ragione della rilevante entità della somma oggetto di sottrazione, secondo una ponderata valutazione di merito, 'insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27307/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris