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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 20319/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13058/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA - SEZ.

DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.5026/2019 depositata i l 12/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con avviso di accertamento n.

ROKL00048 notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 24/11/2009, l’Ufficio di Brescia 1 dell’Agenzia delle entrate determinava, ai sensi dell’art 62-bis d.l. 331 del 1993, degli artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 43 D.P.R. n. 633 del 1973, dell’art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 54 e 56 D.P.R. n. 633 del 1972, maggiori ricavi e reddito d’impresa, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni.

La contribuente proponeva ricorso, eccependo: carente motivazione dell'avviso; mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio, inidoneità dello studio di settore; mancata considerazione della situazione di difficoltà economica.

La CTP di Brescia, con sentenza n. 27/10/2011 del 13/10/2010 depositata il 21/02/2011, accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso.

La CTR della Lombardia-Sez.

Dist. di Brescia, con sentenza n. 52/66/2013 depositata il 08/04/2013, rigettava l’appello dell’Ufficio.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18805 del 2017, accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio, annullando con rinvio la sentenza della CTR, cui demandava il giudizio di merito sull’apprezzamento di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento.

Riassunto il giudizio su iniziativa della contribuente, la CTR, con la sentenza in epigrafe, così decideva: “In riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente”.

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate si costituiva i soli fini dell’eventuale partecipazione all'udienza.

Considerato che: Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394 cod. proc. civ. e 63 D.Lgs. 546 del 1992, per avere la CTR mancato di assolvere il mandato affidatole dall'ordinanza rescindente, limitandosi a riproporre - con una sorta di “copia ed incolla” -quanto affermato da quest'ultima.

Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, in violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere la CTR totalmente omesso la decisione circa le domande formulate dalla contribuente nel ricorso in riassunzione.

Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, in violazione degli artt. artt. 112 e 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 e 61 D.Lgs. 546 del 1992 e 111 Cost., per essere la motivazione della sentenza impugnata apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in riferimento alle domande formulate dalla contribuente nel ricorso in riassunzione.

Con il quarto motivo si denuncia: - nullità della sentenza e del procedimento e/o omesso esame di fatto decisivo e controverso, in violazione degli artt. 111 Cost. e 115 e 132 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso ogni valutazione in ordine al fatto se la contribuente avesse fornito gli elementi a giustificazione dello scostamento della propria posizione reddituale dai parametri; - violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., dell’art. 62-bis d.l. 331 del 1993, degli artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 43 D.P.R. n. 633 del 1973, dell’art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 54, 56 e 57 D.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 10 l.n. 146 del 1998, del d.m. 17 /03/2005 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR omesso ogni valutazione in merito all'irragionevolezza del risultato dello studio di settore.

A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 27 aprile 2023, i difensori di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023).

Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valoredella controversia”.

Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle entrate).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13058/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA - SEZ. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.5026/2019 depositata i l 12/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con avviso di accertamento n. ROKL00048 notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 24/11/2009, l’Ufficio di Brescia 1 dell’Agenzia delle entrate determinava, ai sensi dell’art 62-bis d.l. 331 del 1993, degli artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 43 D.P.R. n. 633 del 1973, dell’art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 54 e 56 D.P.R. n. 633 del 1972, maggiori ricavi e reddito d’impresa, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni. La contribuente proponeva ricorso, eccependo: carente motivazione dell'avviso; mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio, inidoneità dello studio di settore; mancata considerazione della situazione di difficoltà economica. La CTP di Brescia, con sentenza n. 27/10/2011 del 13/10/2010 depositata il 21/02/2011, accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso. La CTR della Lombardia-Sez. Dist. di Brescia, con sentenza n. 52/66/2013 depositata il 08/04/2013, rigettava l’appello dell’Ufficio. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18805 del 2017, accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio, annullando con rinvio la sentenza della CTR, cui demandava il giudizio di merito sull’apprezzamento di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento. Riassunto il giudizio su iniziativa della contribuente, la CTR, con la sentenza in epigrafe, così decideva: “In riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente”. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate si costituiva i soli fini dell’eventuale partecipazione all'udienza. Considerato che: Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394 cod. proc. civ. e 63 D.Lgs. 546 del 1992, per avere la CTR mancato di assolvere il mandato affidatole dall'ordinanza rescindente, limitandosi a riproporre - con una sorta di “copia ed incolla” -quanto affermato da quest'ultima. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, in violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere la CTR totalmente omesso la decisione circa le domande formulate dalla contribuente nel ricorso in riassunzione. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, in violazione degli artt. artt. 112 e 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 e 61 D.Lgs. 546 del 1992 e 111 Cost., per essere la motivazione della sentenza impugnata apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in riferimento alle domande formulate dalla contribuente nel ricorso in riassunzione. Con il quarto motivo si denuncia: - nullità della sentenza e del procedimento e/o omesso esame di fatto decisivo e controverso, in violazione degli artt. 111 Cost. e 115 e 132 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso ogni valutazione in ordine al fatto se la contribuente avesse fornito gli elementi a giustificazione dello scostamento della propria posizione reddituale dai parametri; - violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., dell’art. 62-bis d.l. 331 del 1993, degli artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 43 D.P.R. n. 633 del 1973, dell’art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 54, 56 e 57 D.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 10 l.n. 146 del 1998, del d.m. 17 /03/2005 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR omesso ogni valutazione in merito all'irragionevolezza del risultato dello studio di settore. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 27 aprile 2023, i difensori di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023). Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valoredella controversia”. Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle entrate).
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