CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 16127/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/12/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminato il ricorso1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso lasentenza della quinta sezione penale della Corte di Cassazione del 4 dicembre2025, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso lasentenza della Corte di Appello di Messina in ordine ad alcuni dei reati per cui eraintervenuta condanna, dichiarandone altri estinti per intervenuta prescrizione2. che il ricorrente denunzia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa lastessa Corte di legittimità sia in ordine alla mancata declaratoria di ne bis in idemai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. sia in ordine al calcolo della pena.3. Rilevato che le suddette doglianze sono inammissibili, atteso che «èinammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto,prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimentoimpugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza diuna "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto» (Sez. 6,n. 27109 del 08/05/2017, Rv. 270404) e, ancora, «è inammissibile il ricorso delcondannato che chiede la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto inun provvedimento della Corte di cassazione prima del suo deposito, in quanto l'art.625-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta debba esserepresentata entro centottanta giorni dal deposito» (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018,dep. 2019, Rv. 275352).Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente