CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 41513/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 11/09/2025 del tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale del riesame di L’Aquila, con ordinanza del 11.09.2025, adito nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestro probatorio adottato dalla Procura di L’aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al reato ex artt. 515, 56 cod. pen., inerente la vendita di dispositivi di sigaretta elettronica, nel contesto di una disposta perquisizione locale con conseguente sequestro ex art. 252ss. cod. proc. pen . di beni della [OSCURATO:SOCIETA] ( rapp.te legale l o stesso [OSCURATO:PERSONA]), rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo,vizi di violazione di legge processuale e il vizio di motivazione apparente. Rispetto alla doglianza proposta in sede di riesame, riguardante la carenza di motivazione del decreto di sequestro in ordine alla esigenza probatoria sottesa, assunta come non illustrata, il tribunale del riesame non si sarebbe confrontato, concentrandosi su una deduzione riguardante l’indeterminatezza del decreto di perquisizione e sequestro non sollevata dalla difesa. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale, e il vizio di motivazione apparente. Si rappresenta che in sede di riesame sarebbe stata sollevata censura anche in ordine alla violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, atteso che il sequestro disposto sarebbe “massivo”, tanto più in un quadro in cui si impedirebbe di cogliere la connessione tra un vincolo di indisponibilità così ampio e il non illustrato sviluppo investigativo. Anche rispetto a tale censura vi sarebbe una motivazione apparente. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen . , siccome il sequestro probatorio sarebbe stato strumentalizzato per perseguire finalità preventive.E anche la motivazione sul punto sarebbe apparente. 6. Preliminarmente, si osserva che il sequestro probatorio in contestazione attiene a beni nella disponibilità della Itageneysrl, di cui il ricorrente è rappresentante legale. Il ricorso non è proposto da quest'ultimo nell'interesse della predetta società, quale terza interessata alla restituzione di beni propri, , con relativa procura speciale per il difensore , bensì è proposto dal Fabbriniquale indagato. Consegue la carenza di interesse e la inammissibilità del ricorso. Invero non risulta, a fronte di beni di terzi, la cui restituzione avverrebbe astrattamente in favore dell’ente rappresentato, alcun interesse in capo al ricorrente, peraltro neppure dedotto. Cosicchènon trova applicazione il principio, affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte alla udienza del 25 settembre 2025 ( cfr. notizia di decisione n. 15) secondo le quali rispetto a beni altrui “la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”, atteso che l'attuale indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, non ha neppure rappresentato un tale interesse, diverso, da quello a lui non spettante, corrispondente alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. 7.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, quale rappresentante legale, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen