CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 22135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21655/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e SALVATORE DELL'ALPI che l a rappresenta no e difendono anche disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 79/2021 , depositata il08/02/2021, R.G.N. 667/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 37.239,79 per retribuzioni maturate nel periodo 26.3.2018-31.3.2019 da [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza del Tribunale di Roma del 26.3.2018 n. 2389 che aveva accertato l’illegittimità della cessione di ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice di appello ha ritenuto che la pretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi è obbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che sia proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario. Quanto alla costituzione in mora la Corte ha accertato chela raccomandata dell’11 aprile 2018 è la reiterazione di quella già contenuta nell’impugnativa della cessione di ramo di azienda del 17 gennaio 2016 e costituisce un valido atto di messa in mora della società. Per la cassazione della sentenza ha proposto r icorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a sei motiviai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estintoatteso che la parte ricorrente con nota del 3 maggio 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori della controricorrente costituita nel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente. Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processoe l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare. P.Q.M. La Corte dichiar