CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22343/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, preso atto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. intervenuto tra le parti, ha applicato ai ricorrenti la pena di mesi sei di reclusione e di euro 158 di multa. c-e 2. Avverso la richiamata sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, di identico tenore, con il comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 598 e 599 del medesimo codice, disposizioni che devono essere rispettate a pena di nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 dello stesso codice di rito. A fondamento della censura i ricorrenti deducono che la Corte territoriale non ha rinviato l'udienza di trattazione dell'appello nonostante la certificazione, pervenuta dall'istituto carcerario, attestante un legittimo impedimento a comparire per ragioni di salute dall'imputato detenuto [OSCURATO:PERSONA], che non aveva inviato un atto di rinuncia a comparire. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, per assenza di qualsivoglia interesse processualmente rilevante alla proposizione di un'impugnazione che, anche ove fosse accolta, non potrebbe spiegare alcuna incidenza sulla posizione del predetto ricorrente, che risulta invero presente all'udienza all'esito della quale è stata pronunciata la decisione censurata. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA], invece, non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2.1.Alla stregua di quanto chiarito nella recente giurisprudenza di questa Corte, invero, l'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623). Ebbene, poiché nella fattispecie in esame non risulta agli atti che il ricorrente abbia chiesto di essere sentito ma solo che non ha rinunciato a presenziare all'udienza, come peraltro dedotto nel ricorso in esame, tale principio può trovare applicazione per eadem ratto, senza che assuma rilievo la circostanza che, invece, di un'udienza camerale, sia stata celebrata un'udienza pubblica. 2.2. D'altra parte, è opportuno considerare che, in tema di concordato in appello, le nullità del procedimento integranti vizi di legittimità destinati a riverberarsi sulla validità della sentenza che ha recepito l'accordo, in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., sono deducibili con il ricorso per cassazione solo se sanzionate a pena di nullità e se ricorre un 2 cei pregiudizio giuridicamente apprezzabile (Sez. 3, n. 23397 del 06/02/2024, Rusu, Rv. 286543). Nella fattispecie in esame non è indicato dal ricorrente alcun concreto pregiudizio difensivo derivante allo stesso dal mancato rinvio (a causa del suo pur legittimo impedimento) dell'udienza, per la quale, come detto, aveva conferito al difensore procura speciale a rinunciare ai motivi di appello per addivenire al concordato. 3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30/0