CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 29515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 3 dicembre 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio di un organo motore con matricola abrasa di provenienza delittuosa, montato su un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà in sostituzione di quello originale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alle doglianze difensive contenute nell'atto di appello siccome volte a mettere in dubbio la provenienza illecita dell'organo motore (in assenza di idonei accertamenti) e la consapevolezza del ricorrente della operazione di sostituzione sul suo ciclomotore, potenzialmente attribuibile ad altri, posto che l'imputato, come emergerebbe dagli atti, aveva acquistato il ciclomotore di seconda mano. Il ricorso individua nella motivazione anche una confusione ricostruttiva nel riferimento alla tipologia del mezzo di provenienza illecita dal quale sarebbe stato asportato l'organo motore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La Corte ha reso una motivazione poco coerente rispetto alle doglianze difensive. 1.Non viene data esauriente risposta rispetto alla censura relativa alla specifica individuazione della provenienza illecita dell'organo motore montato sul ciclomotore di proprietà del ricorrente, avendo la sentenza richiamato un evento di furto differente (in quanto denunciato da tale Bivona ed inerente a quattro motociclette di modello differente rispetto a quello del ricorrente) dal furto al quale aveva fatto riferimento il Tribunale (denunciato da tale Muredda), peraltro non attribuendovi sicura valenza ricostruttiva. Per di più, la Corte, evidentemente confondendo le risultanze fattuali, sembra aver adombrato una responsabilità del ricorrente per il furto in danno di Bivona, dal quale ha fatto discendere il possesso del motore collocato sul mezzo dell'imputato, che in tal modo dovrebbe rispondere del reato presupposto e non di quello contestatogli. 2. In ogni caso, non vi è alcuna plausibile risposta circa la consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza delittuosa dell'organo motore rispetto all'assunto difensivo - che andava verificato oggettivamente e nelle tempistiche e in base agli accertamenti tecnici - secondo cui il veicolo fosse stato acquistato dall'imputato da terzi soggetti che potevano avere effettuato l'operazione di sostituzione incriminata. Per tali ragioni, si rende necessario un nuovo accertamento di merito volto a sgombrare il campo da confusioni ricostruttive e che si confronti adeguatamente con le doglianze contenute nell'atto di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.05.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]