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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 14166/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2145/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 1933/2020depositata il 1° giugno 2020 .

R.G. 2145/2021 Cron.

Rep.

C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il dottor [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alla specializzazione in psichiatria da lui conseguita nell’anno accademico 1989-1990.

A sostegno della domanda espose di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, dopo aver riconosciuto che la legittimazione passiva spettava soltanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, condannò quest’ultima al pagamento della somma di euro 26.855,76, oltre interessi dalla data della costituzione in mora e con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 1° giugno 2020, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto il gravame e ha rigettato la domanda del dott. [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente le spese dei due gradi di merito.

Ha osservato la Corte territoriale che era infondato il primo motivo di appello, in quanto l’atto interruttivo della prescrizione proveniente dal medico, benché indirizzato ad uno dei Ministeri convenuti, doveva essere ritenuto valido anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di articolazioni diverse del Governo nazionale.

È stato invece ritenuto fondato il secondo motivo di appello, nel quale la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva osservato che l’atto interruttivo della prescrizione era da ritenere tardivo, in quanto consisteva in una lettera raccomandata la quale, spedita il 27 ottobre 2009, era giunta a conoscenza della parte pubblica soltanto il successivo 30 ottobre.

Pertanto, dato che il decennio della prescrizione decorreva dal 27 ottobre 1999 e poiché l’atto interruttivo, per produrre i suoi effetti, deve giungere a conoscenza del destinatario, nella specie il tempo della prescrizione era decorso.

E, d’altra parte, la circostanza della spedizione e della ricezione della lettera era stata riconosciuta dal Tribunale e non contestata da nessuna delle parti.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi.

Resistono con un unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze.

La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2938 e 2697 cod. civ., oltre a nullità della sentenza o del procedimento ai sensi degli artt. 115 e 345, secondo comma, cod. proc. civ., per non avere il giudice d’appello esplicitato le ragioni per le quali ha ammesso un’eccezione di prescrizione nuova.

Sostiene il ricorrente che la Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe eccepito soltanto in grado di appello l’intervenuto decorso della prescrizione decennale a far tempo dalla data del 27 ottobre 1999; trattandosi, infatti, di un diverso fatto costitutivo della medesima eccezione, quest’ultima era da ritenere nuova e, in quanto tale, non formulabile per la prima volta in grado di appello.

In primo grado, infatti, le Amministrazioni convenute avevano eccepito soltanto l’inesistenza di un atto interruttivo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, essendo la lettera diretta al MIUR; nessuna contestazione era stata fatta, invece, in ordine alla tardività dell’atto interruttivo della prescrizione e alla natura ricettizia dello stesso.

Da tanto consegue che la difesa dell’odierno ricorrente sarebbe stata limitata e frustrata dalle modalità con le quali la questione della prescrizione era stata eccepita in primo grado e poi modificata in appello.

E comunque, l’eccezione di prescrizione non potrebbe essere accolta in base ad una prospettazione diversa da quella compiuta in primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 359 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2938 cod. civ. e dell’art. 111, primo comma, Cost., per non avere il giudice d’appello sollevato il contraddittorio sulla questione della prescrizione così come sollevata nel giudizio di secondo grado.

Il ricorrente afferma che, anche volendo ammettere che la questione del decorso della prescrizione sia da ritenere di puro diritto, tuttavia la sentenza impugnata sarebbe censurabile per non aver attivato il contraddittorio su tale questione, determinando in tal modo una decisione c.d. a sorpresa.

3. I primi due motivi, da trattare congiuntamente attesa l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento.

Essi pongono due questioni diverse: 1) se, sollevata in primo grado l’eccezione di prescrizione in relazione ad un determinato profilo, sia prospettabile la stessa eccezione in appello sotto un diverso profilo; 2) se, prospettata l’eccezione in modo diverso in appello, il giudice debba sul punto sollecitare il contraddittorio, per evitare che si determini una decisione a sorpresa.

La Corte osserva, innanzitutto, che l’assunto del ricorrente secondo cui in primo grado era stata eccepita dalla controparte la sola prescrizione quinquennale non trova riscontro negli atti, posto che è lo stesso ricorrente a dare atto (p. 8) che la Presidenza del Consiglio aveva eccepito in primo grado sia la prescrizione quinquennale che quella decennale.

Ciò detto, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ormai risalente (ma sempre attuale) sentenza 25 luglio 2002, n. 10955, hanno stabilito che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.

Il che viene a significare che, una volta posta l’eccezione di prescrizione, com’è avvenuto nel caso di specie, è compito del giudice identificare quale sia la durata di questa, da quando essa decorra e quale sia il regime applicabile (sentenza 20 gennaio 2014, n. 1064), non essendo quindi configurabile la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. prospettata nel secondo motivo di ricorso, dal momento che non può certamente dirsi che la decisione sia avvenuta a sorpresa.

Ma non è tutto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche stabilito, con la sentenza 27 luglio 2005, n. 15661, che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di un’eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è quella di interruzione della prescrizione.

Ne consegue che è infondata anche la doglianza di cui al primo motivo di ricorso, trattandosi nel caso odierno dell’avvenuta proposizione dell’eccezione di prescrizione alla quale ha fatto seguito la proposizione, da parte dell’odierno ricorrente, della controeccezione di interruzione della prescrizione.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e ss., 2946, 2947, 2948 e 2956 cod. civ., oltre a motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, per avere la Corte d’appello erroneamente indicato il dies a quo della prescrizione decennale alla data del 27 ottobre 1999.

Dopo aver ricostruito le principali tappe dell’evoluzione normativa in materia, il ricorrente sostiene che le note direttive europee sui medici specializzandi non sarebbero state ancora attuate nel nostro ordinamento per i medici che si sono specializzati – come il ricorrente – nel periodo che va dal 1983 al 1991.

Qualora, invece, dovesse ritenersi che l’attuazione è intervenuta col d.P.C.m. 7 marzo 2007, il decorso decennale della prescrizione sarebbe stato interrotto dalla proposizione dell’odierno ricorso.

4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., perché la Corte d’appello ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).

Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.

Da questa giurisprudenza, sempre confermata, non vi sono ragioni di discostarsi.

Nella specie, la Corte napoletana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dalla notifica dell’atto di citazione, spedito il 27 ottobre 2009 ma giunt o a conoscenza della parte pubblica soltanto il successivo 30 ottobre, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio dagli odierni ricorrenti fosse prescritto (v. in tal senso Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24822).

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.050, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento al compete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2145/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 1933/2020depositata il 1° giugno 2020 . R.G. 2145/2021 Cron. Rep. C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dottor [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alla specializzazione in psichiatria da lui conseguita nell’anno accademico 1989-1990. A sostegno della domanda espose di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, dopo aver riconosciuto che la legittimazione passiva spettava soltanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, condannò quest’ultima al pagamento della somma di euro 26.855,76, oltre interessi dalla data della costituzione in mora e con il carico delle spese di giudizio. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 1° giugno 2020, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto il gravame e ha rigettato la domanda del dott. [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente le spese dei due gradi di merito. Ha osservato la Corte territoriale che era infondato il primo motivo di appello, in quanto l’atto interruttivo della prescrizione proveniente dal medico, benché indirizzato ad uno dei Ministeri convenuti, doveva essere ritenuto valido anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di articolazioni diverse del Governo nazionale. È stato invece ritenuto fondato il secondo motivo di appello, nel quale la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva osservato che l’atto interruttivo della prescrizione era da ritenere tardivo, in quanto consisteva in una lettera raccomandata la quale, spedita il 27 ottobre 2009, era giunta a conoscenza della parte pubblica soltanto il successivo 30 ottobre. Pertanto, dato che il decennio della prescrizione decorreva dal 27 ottobre 1999 e poiché l’atto interruttivo, per produrre i suoi effetti, deve giungere a conoscenza del destinatario, nella specie il tempo della prescrizione era decorso. E, d’altra parte, la circostanza della spedizione e della ricezione della lettera era stata riconosciuta dal Tribunale e non contestata da nessuna delle parti. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi. Resistono con un unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2938 e 2697 cod. civ., oltre a nullità della sentenza o del procedimento ai sensi degli artt. 115 e 345, secondo comma, cod. proc. civ., per non avere il giudice d’appello esplicitato le ragioni per le quali ha ammesso un’eccezione di prescrizione nuova. Sostiene il ricorrente che la Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe eccepito soltanto in grado di appello l’intervenuto decorso della prescrizione decennale a far tempo dalla data del 27 ottobre 1999; trattandosi, infatti, di un diverso fatto costitutivo della medesima eccezione, quest’ultima era da ritenere nuova e, in quanto tale, non formulabile per la prima volta in grado di appello. In primo grado, infatti, le Amministrazioni convenute avevano eccepito soltanto l’inesistenza di un atto interruttivo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, essendo la lettera diretta al MIUR; nessuna contestazione era stata fatta, invece, in ordine alla tardività dell’atto interruttivo della prescrizione e alla natura ricettizia dello stesso. Da tanto consegue che la difesa dell’odierno ricorrente sarebbe stata limitata e frustrata dalle modalità con le quali la questione della prescrizione era stata eccepita in primo grado e poi modificata in appello. E comunque, l’eccezione di prescrizione non potrebbe essere accolta in base ad una prospettazione diversa da quella compiuta in primo grado. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 359 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2938 cod. civ. e dell’art. 111, primo comma, Cost., per non avere il giudice d’appello sollevato il contraddittorio sulla questione della prescrizione così come sollevata nel giudizio di secondo grado. Il ricorrente afferma che, anche volendo ammettere che la questione del decorso della prescrizione sia da ritenere di puro diritto, tuttavia la sentenza impugnata sarebbe censurabile per non aver attivato il contraddittorio su tale questione, determinando in tal modo una decisione c.d. a sorpresa. 3. I primi due motivi, da trattare congiuntamente attesa l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento. Essi pongono due questioni diverse: 1) se, sollevata in primo grado l’eccezione di prescrizione in relazione ad un determinato profilo, sia prospettabile la stessa eccezione in appello sotto un diverso profilo; 2) se, prospettata l’eccezione in modo diverso in appello, il giudice debba sul punto sollecitare il contraddittorio, per evitare che si determini una decisione a sorpresa. La Corte osserva, innanzitutto, che l’assunto del ricorrente secondo cui in primo grado era stata eccepita dalla controparte la sola prescrizione quinquennale non trova riscontro negli atti, posto che è lo stesso ricorrente a dare atto (p. 8) che la Presidenza del Consiglio aveva eccepito in primo grado sia la prescrizione quinquennale che quella decennale. Ciò detto, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ormai risalente (ma sempre attuale) sentenza 25 luglio 2002, n. 10955, hanno stabilito che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Il che viene a significare che, una volta posta l’eccezione di prescrizione, com’è avvenuto nel caso di specie, è compito del giudice identificare quale sia la durata di questa, da quando essa decorra e quale sia il regime applicabile (sentenza 20 gennaio 2014, n. 1064), non essendo quindi configurabile la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. prospettata nel secondo motivo di ricorso, dal momento che non può certamente dirsi che la decisione sia avvenuta a sorpresa. Ma non è tutto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche stabilito, con la sentenza 27 luglio 2005, n. 15661, che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di un’eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è quella di interruzione della prescrizione. Ne consegue che è infondata anche la doglianza di cui al primo motivo di ricorso, trattandosi nel caso odierno dell’avvenuta proposizione dell’eccezione di prescrizione alla quale ha fatto seguito la proposizione, da parte dell’odierno ricorrente, della controeccezione di interruzione della prescrizione. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e ss., 2946, 2947, 2948 e 2956 cod. civ., oltre a motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, per avere la Corte d’appello erroneamente indicato il dies a quo della prescrizione decennale alla data del 27 ottobre 1999. Dopo aver ricostruito le principali tappe dell’evoluzione normativa in materia, il ricorrente sostiene che le note direttive europee sui medici specializzandi non sarebbero state ancora attuate nel nostro ordinamento per i medici che si sono specializzati – come il ricorrente – nel periodo che va dal 1983 al 1991. Qualora, invece, dovesse ritenersi che l’attuazione è intervenuta col d.P.C.m. 7 marzo 2007, il decorso decennale della prescrizione sarebbe stato interrotto dalla proposizione dell’odierno ricorso. 4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., perché la Corte d’appello ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da questa giurisprudenza, sempre confermata, non vi sono ragioni di discostarsi. Nella specie, la Corte napoletana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dalla notifica dell’atto di citazione, spedito il 27 ottobre 2009 ma giunt o a conoscenza della parte pubblica soltanto il successivo 30 ottobre, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio dagli odierni ricorrenti fosse prescritto (v. in tal senso Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24822). 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.050, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento al compete
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