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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26525/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 1° marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata da MIOTTO Carlo tra i fatti di reato di cui alle seguenti sentenze: Sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza in data 7.5.2009, irrevocabile dal 20.7.2009 Sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano del 15.1.2015 irrevocabile dal 27.9.2019.

In motivazione, il Giudice rileva che sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo del "modus operandi" non si ravvisano indici sintomatici della sussistenza di un anticipato ed unitario disegno criminoso comprendente quantomeno nelle linee essenziali i reati di bancarotta fraudolenta relativi alle due diverse società amministrate dall'istante .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MIOTTO Carlo deducendo come unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata da MIOTTO Carlo tra i fatti di reato di cui alle seguenti sentenze: Sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza in data 7.5.2009, irrevocabile dal 20.7.2009 Sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano del 15.1.2015 irrevocabile dal 27.9.2019. In motivazione, il Giudice rileva che sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo del "modus operandi" non si ravvisano indici sintomatici della sussistenza di un anticipato ed unitario disegno criminoso comprendente quantomeno nelle linee essenziali i reati di bancarotta fraudolenta relativi alle due diverse società amministrate dall'istante . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MIOTTO Carlo deducendo come unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 26525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris