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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 1944

Cassazione n. 00627/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/11/1944 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, adita da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile dal Tribunale di quella stessa città, con sentenza del 30 marzo 2011, dei delitti di cui agli artt. 110, 48, 476 e 494 cod. pen., ha confermato la sentenza gravata, agli effetti penali, quanto all'imputazione di cui agli artt. 48 e 476 cod. pen. e, agli effetti civili, anche quanto all'imputazione di cui all'art. 494 cod. pen..

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'Albanese è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione, quanto all'offerta interpretazione delle prove.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo che lo compone è, infatti, affidato ad affermazioni assolutamente generiche, che non consentono di comprendere quale punto della sentenza si intenda censurare.

E', infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata critica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Rv. 259063).

In ogni caso, le stesse sono unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/11/1944 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, adita da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile dal Tribunale di quella stessa città, con sentenza del 30 marzo 2011, dei delitti di cui agli artt. 110, 48, 476 e 494 cod. pen., ha confermato la sentenza gravata, agli effetti penali, quanto all'imputazione di cui agli artt. 48 e 476 cod. pen. e, agli effetti civili, anche quanto all'imputazione di cui all'art. 494 cod. pen.. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'Albanese è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione, quanto all'offerta interpretazione delle prove. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo che lo compone è, infatti, affidato ad affermazioni assolutamente generiche, che non consentono di comprendere quale punto della sentenza si intenda censurare. E', infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata critica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Rv. 259063). In ogni caso, le stesse sono unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S
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