Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 02977/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15376-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di LECCO; - intimata - avverso l'ordinanza n. 58/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez.

VI—RG 15376/2021 camera di consiglio18.11.2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — È impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Lecco ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Lecco il 25 gennaio 2021: decreto basato sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, il quale rientrava, ad avviso della detta autorità, in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159/2011.

2. — Il ricorso consta di un unico motivo.

L'amministrazione non ha svolto difese.

E' pervenuta, in ritardo rispetto al termine di legge, una memoria della parte istante. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011.

Osserva che ai fini della valutazione della gravità della fattispecie delittuosa imputata allo straniero non sarebbe ammesso «alcun giudizio meccanicistico e prognostico sulla gravità dell'asserito reato commesso»; rileva di essersi reso colpevole di reati compiuti in un arco temporale circoscritto, tra il 2017 e il 2018, e in un momento immediatamente successivo al suo sbarco sul suolo italiano quando aveva solamente ventitrè anni e versava in condizioni di estrema povertà; espone come il Giudice di pace abbia trascurato di prendere in considerazione la propria manifestata disponibilità a seguire un percorso di integrazione e di reinserimento nella società, menzionando, al Sez. [OSCURATO:PERSONA] 15376/ 2021 camera di consiglio18.11.2021 2 riguardo, un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Varese e una dichiarazione del Cappellano della Casa circondariale di Lecco; richiama, le pronunce nn. 24 e 25 del 27 febbraio 2019 della Corte costituzionale che ha interessato la previsione di cui all'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, riferita a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

2. — Il motivo è nel complesso infondato, e così il ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale già indicate nell'art. 1 della

1. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 della

1. n. 327 del 1988, ovvero nell'art. 1 della

1. n. 575 del 1965 (cd. legge «antimafia»), come sostituito dall'art. 13

1. n. 646 del 1982: riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011.

Nel compimento di tale riscontro, il giudice di pace, che ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione, deve tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. Sez.

VI-RG 15376/2021 camera di consiglio18.11.2021 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585).

La verifica al riguardo deve essere poi compiuta ab extrinseco, e cioè scrutinando la completezza, la logicità e la non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione (Cass. 8 settembre 2011, n. 18482, cit.; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585, cit.; Cass. 7 dicembre 2005, n. 27068; da ultimo, nel senso che il giudice può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo, Cass. 21 ottobre 2019, n. 26830).

Il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nel cit. art. 1 d.lgs. n. d.lgs. n. 159/2011 va condotto sulla base degli stessi criteri applicati dal giudice quando venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione (Cass. 8 settembre 2011, n. 18482, cit.; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585, cit.); in coerenza con tale principio, si reputa che il giudizio di pericolosità sociale possa fondarsi anche soltanto su semplici indizi, purché costituiti da elementi di fatto certi: la pendenza del processo penale non è conseguentemente ritenuta di ostacolo all'espulsione (Cass. 22 novembre 2001, n. 14751, non massimata in CED).

Nel caso in esame il Giudice di pace, dopo aver rilevato che l'odierno istante era stato scarcerato per fine pena a seguito di una detenzione scontata per effetto della condanna definitiva inflitta per i reati di rapina e di lesioni personali, ha evidenziato: che lo stesso Sakho aveva due procedimenti penali pendenti, uno per violazione degli artt.337, 340 e 582 c.p. e l'altro per violazione dell'art. 483 c.p.c.; che il Sez.

VI-RG 15376/2021 camera di consiglio18.11.2021 4 Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Milano aveva dichiarato lo stesso persona socialmente pericolosa; che il Tribunale di Sorveglianza, nell'analizzare la situazione personale dell'odierno ricorrente, aveva ribadito il giudizio di pericolosità sociale in termini di elevato concreto pericolo di reiterazione dei reati, rimarcando come lo stesso istante non avesse manifestato una partecipazione al trattamento rieducativo «tale da far ritenere quantomeno avviato un effettivo recupero dei valori condivisi e del rispetto della legalità».

Ne ha tratto la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi persona pericolosa, come indicato nel provvedimento di espulsione.

Tale conclusione, affatto congrua, non è suscettibile di confutazione attraverso richiami a documenti che, oltretutto, il ricorrente non riproduce nel loro contenuto e non consente di individuare con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34469).

Non è da ultimo concludente quanto sinteticamente dedotto in ricorso con riferimento alle nominate pronunce della Corte costituzionale, visto che né il provvedimento impugnato, né il ricorrente assumono che l'espulsione sia stata pronunciata per la ritenuta ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011.

3. — Nulla è da statuire in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. Sez.

VI-RG 15376/2021 camera di consiglio18.11.2021 5 n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15376-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di LECCO; - intimata - avverso l'ordinanza n. 58/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. VI—RG 15376/2021 camera di consiglio18.11.2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — È impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Lecco ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Lecco il 25 gennaio 2021: decreto basato sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, il quale rientrava, ad avviso della detta autorità, in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159/2011. 2. — Il ricorso consta di un unico motivo. L'amministrazione non ha svolto difese. E' pervenuta, in ritardo rispetto al termine di legge, una memoria della parte istante. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Osserva che ai fini della valutazione della gravità della fattispecie delittuosa imputata allo straniero non sarebbe ammesso «alcun giudizio meccanicistico e prognostico sulla gravità dell'asserito reato commesso»; rileva di essersi reso colpevole di reati compiuti in un arco temporale circoscritto, tra il 2017 e il 2018, e in un momento immediatamente successivo al suo sbarco sul suolo italiano quando aveva solamente ventitrè anni e versava in condizioni di estrema povertà; espone come il Giudice di pace abbia trascurato di prendere in considerazione la propria manifestata disponibilità a seguire un percorso di integrazione e di reinserimento nella società, menzionando, al Sez. [OSCURATO:PERSONA] 15376/ 2021 camera di consiglio18.11.2021 2 riguardo, un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Varese e una dichiarazione del Cappellano della Casa circondariale di Lecco; richiama, le pronunce nn. 24 e 25 del 27 febbraio 2019 della Corte costituzionale che ha interessato la previsione di cui all'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, riferita a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose». 2. — Il motivo è nel complesso infondato, e così il ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale già indicate nell'art. 1 della 1. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 della 1. n. 327 del 1988, ovvero nell'art. 1 della 1. n. 575 del 1965 (cd. legge «antimafia»), come sostituito dall'art. 13 1. n. 646 del 1982: riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011. Nel compimento di tale riscontro, il giudice di pace, che ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione, deve tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. Sez. VI-RG 15376/2021 camera di consiglio18.11.2021 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585). La verifica al riguardo deve essere poi compiuta ab extrinseco, e cioè scrutinando la completezza, la logicità e la non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione (Cass. 8 settembre 2011, n. 18482, cit.; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585, cit.; Cass. 7 dicembre 2005, n. 27068; da ultimo, nel senso che il giudice può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo, Cass. 21 ottobre 2019, n. 26830). Il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nel cit. art. 1 d.lgs. n. d.lgs. n. 159/2011 va condotto sulla base degli stessi criteri applicati dal giudice quando venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione (Cass. 8 settembre 2011, n. 18482, cit.; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585, cit.); in coerenza con tale principio, si reputa che il giudizio di pericolosità sociale possa fondarsi anche soltanto su semplici indizi, purché costituiti da elementi di fatto certi: la pendenza del processo penale non è conseguentemente ritenuta di ostacolo all'espulsione (Cass. 22 novembre 2001, n. 14751, non massimata in CED). Nel caso in esame il Giudice di pace, dopo aver rilevato che l'odierno istante era stato scarcerato per fine pena a seguito di una detenzione scontata per effetto della condanna definitiva inflitta per i reati di rapina e di lesioni personali, ha evidenziato: che lo stesso Sakho aveva due procedimenti penali pendenti, uno per violazione degli artt.337, 340 e 582 c.p. e l'altro per violazione dell'art. 483 c.p.c.; che il Sez. VI-RG 15376/2021 camera di consiglio18.11.2021 4 Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Milano aveva dichiarato lo stesso persona socialmente pericolosa; che il Tribunale di Sorveglianza, nell'analizzare la situazione personale dell'odierno ricorrente, aveva ribadito il giudizio di pericolosità sociale in termini di elevato concreto pericolo di reiterazione dei reati, rimarcando come lo stesso istante non avesse manifestato una partecipazione al trattamento rieducativo «tale da far ritenere quantomeno avviato un effettivo recupero dei valori condivisi e del rispetto della legalità». Ne ha tratto la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi persona pericolosa, come indicato nel provvedimento di espulsione. Tale conclusione, affatto congrua, non è suscettibile di confutazione attraverso richiami a documenti che, oltretutto, il ricorrente non riproduce nel loro contenuto e non consente di individuare con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469). Non è da ultimo concludente quanto sinteticamente dedotto in ricorso con riferimento alle nominate pronunce della Corte costituzionale, visto che né il provvedimento impugnato, né il ricorrente assumono che l'espulsione sia stata pronunciata per la ritenuta ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. 3. — Nulla è da statuire in punto di spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. Sez. VI-RG 15376/2021 camera di consiglio18.11.2021 5 n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così de
Decreto Cassazione n. 02977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris