CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., in danno di un addetto al controllo dei biglietti di "Trenitalia" s.p.a.. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, contestando l'esistenza sia dell'elemento oggettivo del reato che del dolo, in quanto la condotta addebitatagli sarebbe stata successiva all'esaurimento dell'attività di servizio della p.o. ed egli non avrebbe agito al fine di ostacolare la stessa. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La tesi difensiva si fonda, infatti, su un'artificiosa e capziosa frammentazione dei singoli momenti di una vicenda invece unitaria, trattandosi di attività di controllo compiuta in più fasi, senza soluzione di continuità, durante la quale l'imputato ha rivolto palesi ed inequivoche minacce al controllore, all'indiscutibile scopo di ostacolarne l'attività, impedendogli il legittimo controllo dei titoli di viaggio prima dell'accesso al treno. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1.dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il