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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00590/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata.

Ritenuto, anzitutto, che la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione; Considerato, poi, che la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado (resa all'esito del giudizio abbreviato) che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli (relativi alla violazione della legge armi) e lo aveva condannato (con la riduzione prevista per il rito) alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa; Ritenuto in particolare che la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena per il precedente penale risultante a carico dell'imputato e per la gravità dei fatti che non impedivano la formulazione di una prognosi di non pericolosità; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per il trattamento sanzionatorio e per escludere la sospensione condizionale della pena; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 7 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Ritenuto, anzitutto, che la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione; Considerato, poi, che la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado (resa all'esito del giudizio abbreviato) che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli (relativi alla violazione della legge armi) e lo aveva condannato (con la riduzione prevista per il rito) alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa; Ritenuto in particolare che la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena per il precedente penale risultante a carico dell'imputato e per la gravità dei fatti che non impedivano la formulazione di una prognosi di non pericolosità; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per il trattamento sanzionatorio e per escludere la sospensione condizionale della pena; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre
Sentenza Cassazione n. 00590/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris