CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mario ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Noia di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, c. 1, 15 e 17, codice strada (in Brusciano nel giugno 2017); vista la memoria con la quale la difesa ha articolato motivi nuovi, sia con riferimento al motivo di cui al ricorso, che avuto riguardo alla dosimetria della pena; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivo di doglianze che attengono al merito (mancata verifica delle condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (con rinvio ai verbali delle precedenti violazioni e della loro definitività); che, con riferimento alla dosimetria della pena, il motivo, neppure introdotto con il ricorso, è comunque manifestamente infondato e generico, rilevandosi la congruità della giustificazione dei giudici territoriali, ancorata a elementi di sicuro rilievo ai sensi dell'art. 133, cod. pen. (personalità trasgressiva dell'imputato, ricavata da precedenti condotte in violazione di precetti penalmente sanzionati e da precedenti violazioni dello stesso tipo di quella contestata; gravità della condotta e allarme sociale derivatone ); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]