CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 495/2024 de-positata il 22/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15898/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 17493/2026Data pubblicazione 02/06/2026RITENUTO IN FATTO1. Il [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corted'appello di Ancona n. 495/2024, pubblicata in data 22 marzo 2024,la quale, nel contraddittorio con l'appellata [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichia-rato improcedibile il gravame proposto dall'odierno ricorrente.La Corte d'appello, infatti, ha rilevato che l'odierno ricorrente ave-va tempestivamente notificato il proprio atto di citazione in appello,ma aveva poi iscritto la causa a ruolo solo in data 15 marzo 2023, equindi tardivamente.La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che l'odierno ricorrenteaveva proceduto ad una prima costituzione mediante deposito tele-matico il giorno 13 marzo 2023, ma che tale deposito era stato rifiu-tato dalla cancelleria ‒ in quanto privo sia dell'atto di appello sia dellasentenza impugnata – con comunicazione che era stata regolarmentericevuta il giorno stesso dal ricorrente, il quale aveva tuttavia attesodue giorni per contattare la cancelleria e, riscontrate le ragioni del ri-fiuto, procedere al deposito regolare.La Corte d'appello ha disatteso l'istanza di rimessione in terminipresentata dall'odierno ricorrente, rilevando sia che l'esito negativodel primo deposito era da attribuirsi esclusivamente a malfunziona-mento del sistema informatico in uso al ricorrente, sia che sussistevaun ingiustificato ritardo del medesimo [OSCURATO:PERSONA] nell'atti-varsi presso la Cancelleria.2. Al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorsoGEMMO S.P.A.3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.Sez. S1 - R.G. 15898/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 2 di 6Numero registro generale 15898/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 17493/2026Data pubblicazione 02/06/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'unico motivo, il ricorso deduce, testualmente, “Violazionedel dispositivo dell'art. 360 c.p.c. co. 3, 4 e 5 / difetto di motivazio-ne”.Il ricorrente deduce che “la difesa comunale, contrariamente aquanto sostenuto dalla Corte di Appello nella sentenza n. 495/2024,non avrebbe in alcun modo potuto dedurre che l'errore nel depositodipendesse dalla mancanza dell'atto di appello e della sentenza impu-gnata, in quanto, nelle ricevute di deposito non era specificato a qua-le carenza di ricezione documentale l'errore fosse dovuto”, con laconseguenza che “risultava pertanto impossibile alla difesa comunalecomprendere che nella busta d'invio mancassero addirittura, cosa maiavvenuta prima, gli atti necessari e fondamentali al perfezionamentodel deposito come invece affermato dalla Corte di Appello” laddove “èindubbio che se l'Avvocatura avesse avuto immediata contezza diquali fossero i documenti mancanti e delle ovvie gravissime conse-guenze che ne sarebbero derivate, avrebbe tempestivamente rettifi-cato e/o replicato il deposito includendo tutta la documentazione ne-cessaria”.2. Il ricorso è inammissibile, sotto molteplici profili.In primo luogo, esso, in diretta violazione di quanto previsto dalloart. 366 c.p.c., presenta una ricostruzione assolutamente carente del-lo svolgimento del giudizio e dei fatti di causa, al punto da non indivi-duare neppure l'oggetto del giudizio sfociato nella decisione impugna-ta, omettendo ulteriormente di precisare le date di deposito e notificadella decisione di prime cure, oggetto del gravame.In secondo luogo, non si può non rilevare che il ricorso, dopo unrichiamo onnicomprensivo alle ipotesi di cui all'art. 360, nn. 3, 4, 5,c.p.c. – di per sé solo tale da rendere il ricorso medesimo inammissi-Sez. S1 - R.G. 15898/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 3 di 6Numero registro generale 15898/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 17493/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026bile, essendo dedotti profili eterogenei e logicamente incompatibili(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011) –si diffonde in una serie di considerazioni versate sostanzialmente infatto, senza in alcun modo censurare in modo adeguatamente pun-tuale la decisione impugnata; senza evidenziare all'interno di que-st'ultima alcun inadeguato governo delle norme di diritto – sostanzia-le o processuale ‒ e senza neppure puntualizzare in cosa consistereb-be il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte anco-netana nella propria sentenza.Infine – e ci si riferisce all'apodittica deduzione del vizio di difettodi motivazione – si deve rammentare che questa Corte va costante-mente richiamando il principio per cui, a seguito della riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L.83/2012 – il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ri-dotto al c.d. "minimo costituzionale", con la conseguenza che è de-nunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tra-mutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, traducen-dosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto ir-riducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. Un., Sentenza n.8053 del 7/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 3/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficien-za" della motivazione: nessuna di dette carenze estreme risulta ravvi-sabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone ilSez. S1 - R.G. 15898/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 4 di 6Numero registro generale 15898/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 17493/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunquecompleto, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni recipro-camente inconciliabili.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Sez. S1 - R.G. 15898/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 5 di 6Numero registro generale 15898/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 17493/2026Data pubblicazione 02/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 15898/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 6 di 6