CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 13720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10697-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ti in TORINO, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio degli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1101/26/15 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 21/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché ad [OSCURATO:PERSONA] Cd a SEIUnFINA MUSARRA, tre avvisi di accertamento con CUI provvide, nei confronti della detta società e dei soci in proprio (questi ultimi per le rispettive quote di partecipazione nella misura del 50%) a riprese per I.V.A., I.R.A.P. e sanzioni, relativamente all'anno di imposta 2004, conseguenti all'indebita deduzione di costi ed I.V.A., quale effetto della partecipazione ad operazioni oggettivamente inesistenti; che [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] impugnarono detti avvisi innanzi alla C.T.P. di Novara che, con sentenza 105/6/2013, previa riunione, accolse i ricorsi; che tale decisione fu impugnata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. del Piemonte che, con sentenza n. 1101/26/15, depositata il 21.10.2015, rigettò il gravame principale ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) gli originari ricorsi proposti dai soci ammissibili, non ()stando a tale conclusione la mancata impugnazione da parte della società e per quanto di propria competenza, dell'avviso di accertamento ad essa indirizzato e (b) le attività edili sottese alle riprese effettivamente esistenti, benché eseguite presso un cantiere (Novara) diverso da quelli risultanti dalle fatture (Taino ed Arona); che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Sono rimasti Ric. 2016 n. 10697 sez. ST - ud. 09-3-2022 -2- intimati la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché ad [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevata in via preliminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, eseguita a mezzo p.e.c. presso il domicilio digitale di uno dei co-difensori delle parti contribuenti per il giudizio di appello, tenuto conto (a) della sufficienza della notificazione dell'atto di gravame ad uno solo dei procuratori costituiti, sul quale ricade l'onere di informazione del co-difensore (cfr. Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626, Rv. 645842-01), (b) della concorrenza, ai fini delle notificazioni endoprocessuali, di domicilio fisico e digitale (arg. da Cass., Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970, Rv. 663188-01) e (c) della circostanza per cui, a seguito della modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla I. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l'indirizzo p.e.c. "comunicato [dal difensore] al proprio ordine", ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla I. n. 114 del 2014, anche se non indicato negli atti difensivi, preclude non solo l'indicazione di un indirizzo p.e.c. diverso, ma anche di restringere l'operatività di quello comunicato all'ordine alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass., Sez. L, 12.11.2021, n. 33806, Rv. 663645-01); Considerato che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per essere la relativa motivazione apparente, in relazione all'effettiva realizzazione delle opere cui si riferiscono le fatture sottese alla ripresa operata dall'Ufficio; che con il terzo motivo l'AGENZIA DELLE ENTRATE Si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della Ric. 2016 n. 10697 sez. ST - ud. 09-3-2022 -3- violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. in tema di presunzioni e distribuzione dell'onere della prova nonché, ancora, della violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1 e 116 comma 1, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente gravato l'Ufficio dell'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese all'avviso di accertamento, nonostante questo avesse fornito dodici circostanze atte a dimostrare, quantomeno in via presuntiva, che la contribuente aveva intessuto relazioni con società subappaltatrici che erano, in realtà, "cartiere"; che i motivi - i quali vanno esaminati in via prioritaria e che, peraltro, ben possono essere trattati congiuntamente, per identità di questioni agli stessi sottese - sono in parte infondati e in parte inammissibili; che premesso che la C.T.R. ha chiarito come il proprio convincimento, circa l'effettivo svolgimento delle operazioni sottese alle riprese in commento, fondi sulle "puntuali con trodeduzioni presentate dai contribuenti sui vari punti dell'appello dell'Ufficio" (cfr. sentenza impugnata, p. 3, ultimo cpv.), analiticamente illustrate e trascritte nella parte della gravata decisione dedicata allo "svolgimento del processo", ulteriormente corroborate "dall'esame approfondito degli atti" (sull'ammissibilità di una tale tecnica redazionale della motivazione cfr. Cass., Sez. 6-2, 7.11.2016, n. 22562, Rv. 641641-01) - con conseguente infondatezza del secondo motivo, laddove si paventa una (insussistente, per quanto detto) motivazione meramente apparente - con riferimento al Ric. 2016 n. 10697 sez. ST - ud. 09-3-2022 -4- terzo motivo osserva il Collegio come lo stesso disveli, in realtà, un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mirando l'AGENZIA ad una diversa valutazione, preclusa a questa Corte, degli accertamenti di fatto svolti dalla C.T.R. Invero, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv. 662471-01): tale principio risulta, invero, applicato, nella specie, dalla C.T.R. la quale, lungi dall'invertire l'onere della prova gravante sulle parti ha, piuttosto, ritenuto assolta, pur a fronte degli elementi addotti dall'Ufficio (anch'essi illustrati alla p. 2, penultimo cpv della motivazione), la prova contraria che a quel punto gravava sui soci della (legittimati a contestare il fondamento della propria responsabilità, indipendentemente dalla definitività dell'avviso di accertamento nei confronti della società. Arg., da ultimo, da Cass., Sez. 5, 5.11.2021, n. 31904, Rv. 662629-01) facendo riferimento alle circostanze - già positivamente delibate, peraltro, dalla C.T.P. - esposte dagli stessi al momento della costituzione in appello ed ampiamente riportate alla p. 3 della motivazione (complessivamente richiamate mediante la relatio contenuta nell'incipit della parte "motiva") e più sinteticamente illustrate alla p. 4, ult. periodo; che, confermata, per effetto delle decisioni assunte sui motivi che precedono, la statuizione adottata dalla C.T.R. in relazione alla insussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti ascrivibili alla società contribuente, non può che conseguirne l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del Ric. 2016 n. 10697 sez. ST - ud. 09-3-2022 -5- primo motivo, con il quale la difesa dell'AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. "sindacato nel giudizio relativo ai soci la sussistenza del maggior reddito in capo alla società, cioè un punto estraneo alla cognizione della presunzione di distribuzione" (cfr. ricorso p. 19, penutlimo cpv.), essendo incontestata - si opina - l'esistenza di maggiori redditi occultati dalla società, per effetto della mancata impugnazione, da parte di questa, dell'avviso di accertamento indirizzato nei propri confronti (sul punto cfr. quanto già evidenziato supra) e contestualmente operando, nella specie, la presunzione - non superata, si afferma ulteriormente - di loro distribuzione ai soci, trattandosi di società a base ristretta e/o familiare.; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Costituiti; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla in relazione alle spese del giudizio di legit