CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 d. Igs. 74/2000 per aver occultato o distrutto la documentazione, quali i registri IVA e gli estratti conto bancari relativi all'acquisto e alla vendita negli anni 2012 e 2013 dei beni oggetto del commercio all'ingrosso gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal medesimo amministrata, così da non consentirne la ricostruzione del volume di affari, ma ha ridotto, per effetto dell'esclusione della recidiva, la pena inflittagli dal Tribunale di Lodi all'esito del primo grado di giudizio a nove mesi di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 10 d. Igs. 74/2000, che la ricostruzione del volume di affari comunque effettuata, sulla base della documentazione in possesso dello stesso imputato, dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate malgrado il mancato rinvenimento delle scritture contabili riferite alle annualità in contestazione non consentiva di configurare il reato in contestazione, sussistente solo nell'ipotesi in cui la documentazione mancante non permetta o renda difficoltosa la ricomposizione delle sottostanti operazioni, venendo punita la condotta di occultamento o distruzione di scritture preesistenti e non la mancata tenuta della contabilità, oggetto di una mera sanzione amministrativa. Rileva che il prevenuto aveva dichiarato che le scritture richiestegli si trovavano presso il proprio consulente senza che gli agenti deputati alle indagini si fossero rivolti a quest'ultimo per compiere le dovute verifiche. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 10 d. Igs. 74/2000, la mancanza del dolo specifico, non configurabile allorquando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato sulla base di quanto conservato dall'imprenditore, con conseguente inoffensività della condotta. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio motivazionale, per avere la Corte di appello omesso di considerare la mancanza di verifiche e ricerche ad opera degli agenti accertatori sulla documentazione che l'imputato aveva dichiarato in possesso del proprio consulente, la condotta del prevenuto, la mancanza di dolo specifico e il risultato comunque raggiunto in ordine alla ricostruzione del volume di affari della società [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in censure prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto correlate alla motivazione della sentenza impugnata, nonché sviluppate integralmente nell'orbita del merito, deve essere dichiarato inammissibile. Va in primo luogo rilevata la contraddittorietà della stessa prospettazione difensiva che, pur sottolineando come la condotta punita dal reato in contestazione sia solo quella dell'occultamento o della distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non della loro mancata tenuta, assume che la suddetta documentazione fosse stata dall'imputato consegnata al proprio consulente: deduzione questa che, presupponendo che le scritture suddette fossero state redatte, inequivocabilmente avvalora la contestata distruzione o occultamento con conseguente sussumibilità della condotta nella fattispecie criminosa di cui all'art. 10-ter d. Igs. 74/2000. Ciò chiarito, del tutto avulsa dalle risultanze istruttorie è l'eccepita ricostruzione del volume di affari della società ad opera dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate che invece, come chiaramente precisato dalla sentenza impugnata, non hanno potuto verificare che le operazioni commerciali cosi come ricostruite - sulla base delle sole fatture rinvenute, in assenza comunque, fra i vari documenti mancanti, dei registri sui quali avrebbero dovuto essere annotate, e il raffronto delle stesse con le dichiarazioni fiscali - corrispondessero a tutte quelle effettuate negli anni di imposta di cui all'imputazione. A fronte, pertanto, di una ricostruzione non necessariamente esaustiva dell'effettivo volume di affari della società amministrata dall'imputato, i rilievi difensivi perdono di consistenza considerato comunque che, secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale, il delitto in esame deve ritenersi integrato tutte le volte in cui la documentazione o le scritture mancanti perché occultate o distrutte non consentano o rendano più difficoltosa - difficoltà sussistente anche ogni qualvolta si debba procedere, come nel caso di specie, alla loro ricerca in luoghi diversi dalla sede legale della società non preventivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate - la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, indipendentemente dalla circostanza che l'ufficio accertatore sia in grado di raggiungere comunque il risultato per altra via (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016 - dep. 19/05/2016, Capobianco, Rv. 267028; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 - dep. 26/09/2018, Vitali, Rv. 274862). 2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle doglianze, oggetto del secondo motivo, riferite all'elemento soggettivo del reato: al di là del rilievo che siffatto profilo non risulta essere stato devoluto ai giudici del gravame, stando al riepilogo dei motivi di appello contenuto nella stessa sentenza impugnata, in ogni caso le dispiegate censure si appuntano, a dispetto del nomen juris della rubrica, sull'assunta inoffensività della condotta. Che tale non possa ritenersi quella ascritta all'imputato emerge incontrovertibilmente dal rapporto causale tra la documentazione occultata o distrutta da parte del contribuente e l'impossibilità ovvero la difficoltà, nei termini sopra indicati, di procedere alla verifica del volume di affari, configurante la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, tenuto conto che il bene giuridico tutelato dall'art. 10 d. Igs. 74/2000 è costituito dalla trasparenza fiscale, intesa nella sua più ampia accezione di interesse al corretto esercizio della funzione pubblica di accertamento tributario. Quanto alla sussistenza del dolo specifico, costituito secondo quanto previsto dall'art. 10 d. Igs. 74/2000 dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, trattasi di elemento desunto, come emerge dalla sentenza di primo grado, dalla stessa condotta dell'imputato che, attraverso la mancata presentazione della documentazione richiestagli nel corso della verifica tributaria anche nel secondo sopralluogo a tal fine espressamente fissato dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, avvalora definitivamente l'indubbia coscienza e volontà dell'azione, comprensiva della direzione finalistica normativamente richiesta, ove si consideri che, secondo quanto già affermato da questa Corte, l'elemento soggettivo è integrato nel reato in esame dalla prova della produzione di reddito e del volume di affari da parte di un soggetto, qual è la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., esercente un'attività commerciale (Sez. 3, Sentenza n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616). 3. Dai sovraesposti rilievi discende, a cascata, l'inammissibilità del vizio motivazionale articolato con il terzo motivo, tanto più a fronte della natura esclusivamente fattuale delle dispiegate doglianze. Non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso