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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01592/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena definitiva di mesi otto di reclusione, di cui all'esecuzione dell'ordine per la carcerazione Siep n. 2022/2669.

Ritenuto che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione - primo motivo; vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen. - secondo motivo) risultano non consentiti in sede di legittimità perché versati in fatto (il primo), nonché manifestamente infondati (il secondo), in quanto si deduce presunto vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. dell'ordinanza).

Considerato, invero, che il ricorso pretende di riconsiderare elementi di fatto, in relazione al primo motivo, anche alla stregua di documentazione allegata al ricorso, attività esclusiva del giudice di merito, non consentita in questa sede.

Reputato, quanto al secondo motivo, che si assume mancanza di motivazione circa la sussistenza del pericolo di fuga e di reiterazione dei reati, vizio non sussistente posto che il Tribunale sottolinea, trattandosi di condannato identificato con CUI, la non piena attendibilità del certificato penale acquisito e, in ogni caso, l'esistenza di procedimenti pendenti, per fatti risalenti al 2016, un precedente, da ultimo del 2017, una pluralità di precedenti penali, a partire dal 1988 e fino al 2017, nonché segnalazioni di polizia, spiegando con argomentare del tutto logico, che resiste alle opposte deduzioni difensive, le ragioni della propria decisione, ritenendo che non risulta dimostrata la completa affidabilità, necessaria per la misura più ampia, così effettuando valutazione di merito, che non risulta inficiata dai rilievi contenuti nel ricorso, in quanto è stata valutata, comparativamente, la tipologia e gravità dei reati commessi e la situazione del soggetto, dopo il fatto per il quale è stata irrogata la condanna in esecuzione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena definitiva di mesi otto di reclusione, di cui all'esecuzione dell'ordine per la carcerazione Siep n. 2022/2669. Ritenuto che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione - primo motivo; vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen. - secondo motivo) risultano non consentiti in sede di legittimità perché versati in fatto (il primo), nonché manifestamente infondati (il secondo), in quanto si deduce presunto vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. dell'ordinanza). Considerato, invero, che il ricorso pretende di riconsiderare elementi di fatto, in relazione al primo motivo, anche alla stregua di documentazione allegata al ricorso, attività esclusiva del giudice di merito, non consentita in questa sede. Reputato, quanto al secondo motivo, che si assume mancanza di motivazione circa la sussistenza del pericolo di fuga e di reiterazione dei reati, vizio non sussistente posto che il Tribunale sottolinea, trattandosi di condannato identificato con CUI, la non piena attendibilità del certificato penale acquisito e, in ogni caso, l'esistenza di procedimenti pendenti, per fatti risalenti al 2016, un precedente, da ultimo del 2017, una pluralità di precedenti penali, a partire dal 1988 e fino al 2017, nonché segnalazioni di polizia, spiegando con argomentare del tutto logico, che resiste alle opposte deduzioni difensive, le ragioni della propria decisione, ritenendo che non risulta dimostrata la completa affidabilità, necessaria per la misura più ampia, così effettuando valutazione di merito, che non risulta inficiata dai rilievi contenuti nel ricorso, in quanto è stata valutata, comparativamente, la tipologia e gravità dei reati commessi e la situazione del soggetto, dopo il fatto per il quale è stata irrogata la condanna in esecuzione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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