CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 febbraio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Benevento il 5 dicembre 2023, ha rideterminato in anni 1 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alle fatture emesse nel 2015 (capo A), mentre sono stati dichiarati estinti per prescrizione gli ulteriori episodi contestati. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa, in termini sovrapponibili, censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagina 3 della sentenza impugnata) hanno richiamato gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di fatto della ditta individuale Eurocostruzioni di [OSCURATO:PERSONA], ha emesso fatture per operazioni inesistenti, come desunto da molteplici elementi fattuali convergenti, che non hanno trovato serie smentite ex adverso. Osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della violazione di legge, è anch'esso connotato da manifesta infondatezza, avendo i giudici di appello adeguatamente mitigato la pena in ragione della parziale dichiarazione di prescrizione del reato, tenendo conto, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, della gravità dei fatti illeciti, protrattisi comunque per una pluralità di annualità, ossia dal 2012 al 2015. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28, novembre 2