CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6312/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 146, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 8/28/11, depositata il 17 gennaio 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 30 novembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. ‘. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento per Irpeg, Irap e Iva per l'anno 2001, con cui l'Agenzia delle entrate rideterminava il maggior reddito in relazione a ricavi non contabilizzati, costi non documentati per servizi ricevuti da altra società infragruppo, costi non inerenti per una unità immobiliare e recuperava l'Iva per l'omessa autofatturazione di operazioni imponibili da fornitori comunitari ed extracomunitari. [OSCURATO:PERSONA] di Milano accoglieva il ricorso, ad eccezione dei costi non inerenti per l'unità immobiliare, su cui la contribuente prestava acquiescenza. Il giudice d'appello dichiarava inammissibile il gravame dell'Ufficio ritenendo estensibile il giudicato della sentenza n. 70/29/08 della CTR della Lombardia, formato in relazione all'avviso di accertamento per l'anno 2000. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi; resiste la contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato con sei motivi. La società, nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione per l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui la società ABB [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e l'esplicita attestazione dell'Ufficio del regolare adempimento dei pagamenti dovuti. Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio.