CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 05795/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;— [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, in conformità alla precedente decisione del Magistrato di sorveglianza, revocava a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa dell'affidamento in prova disposta dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 22 settembre 2002 (dichiarata la corretta espiazione della pena mediante affidamento in prova fino al 24 marzo 2024), essendo state accertate due violazioni alle prescrizioni rispetto al divieto di frequentazione di pregiudicati e di spacci di bevande alcoliche e al dover permanere presso la propria abitazione tra le ore 20.00 e le ore 08.00, avvenute nell'arco di una settimana (il 24 marzo 2024 alle ore 02.20 circa veniva trovato all'interno di un locale a consumare bevande alcoliche con più pregiudicati e il 31 marzo alle ore 1.45 non veniva reperito presso la propria abitazione). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), in relazione alla richiesta formulata dal difensore, nel corso dell'udienza del 30 maggio 2024, il quale aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza, in subordine al ripristino della misura revocata, di valutare la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, istanza rimasta di fatto non oggetto di considerazione da parte del Tribunale. Prima dell'udienza è stata depositata una memoria con la quale si sono ribadite le ragioni di ricorso. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento. 2. Come correttamente dedotto dal ricorso, questa Corte ha già affermato, in fattispecie analoga a quella in esame, con Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284500, che, in tema di misure alternative alla detenzioneuè ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Fattispecie in cui la richiesta era stata formulata nell'udienza fissata per discutere della proposta di revoca dell'affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni). 2. Come rilevato dal verbale di udienza del 30 maggio 2024 era stata effettivamente richiesto al Tribunale, in subordine al ripristino della misura revocata, di valutare la concessione della misura,plterpeiva della detenzione domiciliare e, dalla lettura del provvedimento impugnato tiviramei: non è stata oggetto di valutazione e decisione esplicita, né, alla luce del precedente sopra riportato, può considerarsi rigettata implicitamente. 3. Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso in data 01 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]