CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21608/2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] i n l iquidazione , in persona del l iquidatore nonch é l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 54 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nicastro; -ricorrente - Ric. 2019n. 21608 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -2- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 80/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, pronunciando sulle cause riunite NRG 9163/2011, 9736/2011 e 12682/2011, promosse - con citazioni per convalida di sfratto per morosità relative a differenti periodi - da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]., conduttrice dell’immobile sito in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, con sentenza n. 2047, pubblicata il 16.4.2016, dichiarò cessata la materiadel contendere sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione, condannò la conduttrice al pagamento della somma di euro 12.500,00, oltre interessi legali, a titolo di canoni locativi non corrisposti, nonché alle spese di lite. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propose gravame, del quale l’appellata, costituendosi, dedusse l’inammissibilità e comunque l’infondatezza. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 80/2019, pubblicata il 28.1.2019, dichiarò l’improcedibilità dell’impugnazione e condannò l’appellante alle spese di quel grado. Evidenziò quella Corteche: a) il procedim e nto di appello era stato promosso dall’appellante con ricorso presentato in via telematica in data 1.6.2016; b) il gio r no 6.6.2 016 il presidente della seconda Ric. 2019n. 21608 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -3- sezione di quella Corte aveva depositato il decreto di fissazione dell’udienza di discussione del 2.5.2017, subito inserito in copia nel fascicolo telematico; c) secondo l’appellante la comunicazione di tale decreto non si era perfezionata a causa dell’inavvertito inserimento del relativo messaggio nella cartella SPAM; d) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo circa undici mesi dal deposito del ricorso in appello e dal deposito del decreto di fissazione d’udienza, il difensore dell’appellante aveva chiesto termine per la rinotifica del ricorso alla controparte senza addurre alcuna causa di legittimo impedimento; e) a seguito di mero rinvio della causa, la richiesta era stata reiterata nella successiva udienza del 16.5.2017, con allegazione e documentazione, quale causa incolpevole di decadenza, dell’anomala inclusione del messaggio di comunicazione della fissazione d’udienza nella cartella SPAM; f) la Corte di merito aveva autorizzato la notificazione con provvedimento per sua natura revocabile e perciò da intendersi adottato con riserva di più approfondito vaglio di ammissibilità e fondatezza al momento della decisione della causa. Tanto premesso, il Giudice di secondo grado rilevò che il lunghissimo lasso di tempo intercorso tra il deposito del decreto di fissazione dell’udienza immediatamente inserito e quindi visibile nel fascicolo telematico e la data della prima udienza di discussione induceva a considerare improbabile che l’appellante avesse appreso dell’esistenza del detto decreto solo in prossimità dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale aveva partecipato, ed in ogni caso faceva ritenere inescusabile, alla stregua di un criterio di diligenza minima, il ritardo nella formulazione della richiesta di rimessione in termini, oltretutto compiutamente proposta solo all’udienza de l [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché tale richiesta era inammissibile per tardività. Per completezza Ric. 2019n. 21608 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -4- la Corte di appello aggiunse, con riferimento al merito dell’istanza, che nel processo telematico i difensori delle parti, tenuti per legge a munirsi di indirizzo PEC, hanno il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica e di controllare prudentemente la posta in arrivo compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”, di tal ché il difetto o la tardiva conoscenza degli atti del processo, se riconducibile al mancato assolvimento di tale dovere, non può che essere imputato a negligenza della parte. Avverso la sentenza appena richiamata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria. L’intimatanon ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce « Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazioneal secondo comma dell’art. 153 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 294 c.p.c., e correlato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello di Palermo ha erroneamente dichiarato l’istanza di rimessione in termini inammissibile, in quanto tardiva, e, per l’effetto, dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla “MCN” avverso la sentenza n. 2047/2016 resa dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Palermo il 14/16 aprile2016». 2. Con il secondo motivo si deduce « Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazioneal terzo comma dell’art. 4 3 5 c.p.c., e correlato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivaz i on e , nella parte in Ric. 2019n. 21608 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -5- cui la Corte di appello di Palermo ritenendo la condotta della “MCN” negligente per non aver ad o perato la diligenza richiesta nel controllo della casella di posta elettronica certificata ai fini della successiva notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza comunicato dalla cancelleria, ha erroneamente dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla “MVN” avverso la sentenza n. 2047/2016 resa dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Palermo il 14/16 aprile2016». 3. I primi due motiv i possono essere unitariamente esaminati stante la loro stretta connessione. Sono inammissibili le censure motivazionali in quanto l a parte ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettino il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 del codice di rito, ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all'esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis. È poi assorbente il rilievo che risultano infondate le doglianze circa la ritenuta condotta negligente del difensore per non aver adoperato la diligenza richiesta nel controllo della casella di posta elettronica certificata. Al riguardo si osserva che costituisce principio generale quanto già affermato daquesta Corte con ordinanza n. 3340 del 10/02/2021 , secondo cui in caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, Ric. 2019n. 21608 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -6- rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia). È stato pure precisato che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass., ord., n. 27726 del 3/12/2020) Con specifico riferimento all’ipotesi di posta considerata dal programma gestionale utilizzato come SPAM, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che n ell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art. 3 - bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciòin quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo Ric. 2019n. 21608 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -7- penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam" (Cass. n. 17968 del 23/06/2021). È stato pure ribaditoin più provvedimenti decisionali di questa Corte, che il titolaredell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi de l corretto fun zionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresaquella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" ( Cass. n. 7752dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 12451 del 21/05/20 18 ; Cass. n. 13917 del 7/07/2016). Nella specie la Corte di appello risulta aver fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati. Infine, si osserva che l’apprezzabilità della non imputabilità alla parte del ritardo nella formulazione della richiesta di rimessione in Ric. 2019n. 21608 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -8- termini (“inescusabilità”, v. sentenza impugnata) è rimessa al giudice del merito(Cass. n. 30514 del 18/10/2022) . A quanto precede va aggiunto - e la circostanza è decisiva - che all’udienza del 2 maggio del 2017 il difensore della parte si limitò a chiede solo il termine per lanotifica del ricorso alla controparte senza addurre alcuna motivazione al riguardo, il che si pone in contrasto con la stessa logica sottesa all’istituto della rimessione in termini e, anzi, costituisce comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene, se non anche una oggettiva rinuncia a volersene giovare. Va rilevato, infine, che ogni ulteriore questione (inammissibilità della richiesta di rimessione in termini per tardività lamentata con il primo motivo) resta assorbita da quanto sopra evidenziato. 2. Il terzo motivo relativo alle spese del secondo grado («Violazione e falsa appli cazion e delle norme di diritto ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazion e all’art. 91 del codice di rito ») è infondato, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. 3. Il ricorso deve essere, pertanto,complessivamente rigettato . 4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessasvolto attività difensiva in questa sede. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello Ric. 2019n. 21608 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -9- stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass.13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, d ell'ulteriore importo a titolo d