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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29427/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio di Calabria ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di riabilitazione in relazione alla condanna inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio di Calabria il 12/12/1989, irrevocabile il 17/5/1990; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 179 cod. pen. con riferimento alla mancata produzione di documentazione attestante la buona e regolare condotta tenuta in Canada dall'anno 2010 all'anno 2018: Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato conto di essersi conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale «In tema di riabilitazione, in presenza di istanza avanzata da soggetto che sia stato espulso dal territorio nazionale, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna durante il periodo di permanenza in Italia, mentre grava sull'istante, per il periodo di permanenza all'estero, l'onere di fornire, entro il termine fissato dal giudice, documentazione idonea a consentire la decisione sul merito» (Sez. 1, n. 15473 del 26/11/2014, dep. 2015, Moubtahij, Rv. 263314 - 01; Sez. 1, n. 25743 del 17/06/2008, Xhela, Rv. 240477 - 01; Sez. 1, n. 47711 del 15/10/2004, Boccolato, Rv. 230233 - 01), ciò senza che abbia rilievo la condizione di clandestinità o meno ovvero quale sia la cittadinanza del condannato né, d'altro canto, può considerarsi decisiva la considerazione per la quale il ricorrente sarebbe stato indotto in errore dal tenore dell'ordinanza interlocutoria resa dal Tribunale che faceva riferimento a documentazione "istituzionale" in quanto sarebbe stato comunque suo onere allegare gli elementi di cui era in ogni caso in possesso; Rilevato che il ricorrente non si confronta con quanto evidenziato nel provvedimento impugnato facendo riferimento alla nota 1441/2018 circa l'esistenza di frequentazioni e contatti con affiliati al sodalizio criminale e ciò a prescindere dalla sopravvenuta assoluzione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna hericorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Aig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio di Calabria ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di riabilitazione in relazione alla condanna inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio di Calabria il 12/12/1989, irrevocabile il 17/5/1990; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 179 cod. pen. con riferimento alla mancata produzione di documentazione attestante la buona e regolare condotta tenuta in Canada dall'anno 2010 all'anno 2018: Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato conto di essersi conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale «In tema di riabilitazione, in presenza di istanza avanzata da soggetto che sia stato espulso dal territorio nazionale, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna durante il periodo di permanenza in Italia, mentre grava sull'istante, per il periodo di permanenza all'estero, l'onere di fornire, entro il termine fissato dal giudice, documentazione idonea a consentire la decisione sul merito» (Sez. 1, n. 15473 del 26/11/2014, dep. 2015, Moubtahij, Rv. 263314 - 01; Sez. 1, n. 25743 del 17/06/2008, Xhela, Rv. 240477 - 01; Sez. 1, n. 47711 del 15/10/2004, Boccolato, Rv. 230233 - 01), ciò senza che abbia rilievo la condizione di clandestinità o meno ovvero quale sia la cittadinanza del condannato né, d'altro canto, può considerarsi decisiva la considerazione per la quale il ricorrente sarebbe stato indotto in errore dal tenore dell'ordinanza interlocutoria resa dal Tribunale che faceva riferimento a documentazione "istituzionale" in quanto sarebbe stato comunque suo onere allegare gli elementi di cui era in ogni caso in possesso; Rilevato che il ricorrente non si confronta con quanto evidenziato nel provvedimento impugnato facendo riferimento alla nota 1441/2018 circa l'esistenza di frequentazioni e contatti con affiliati al sodalizio criminale e ciò a prescindere dalla sopravvenuta assoluzione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna hericorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Aig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 29427/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris