CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione, sollecitato, tra l'altro, alla rideterminazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Bologna del 27 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 12 giugno 2022, ha disatteso la richiesta perché diretta a far valere l'illegittima applicazione, da parte del giudice di merito, di una tipologia di recidiva in realtà insussistente; che il provvedimento impugnato si fonda, invero, sull'ineccepibile, preliminare rilievo dell'insussistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di illegalità della pena, condizione in difetto della quale non è consentito di far valere, in sede esecutiva, profili di illegittimità non rilevati, con gli strumenti previsti, nella fase di cognizione; che il giudice dell'esecuzione ha chiarito, con dovizia di analitiche argomentazioni, che la pena applicata a Tomasini, complessivamente determinata in sei anni e tre mesi di reclusione e 2.200 euro di multa, è senz'altro compresa nei limiti edittali dei reati accertati; che pertinente si palesa, pertanto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «Non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato» (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080 - 01) e, con specifico riferimento al caso in esame, «L'erronea valutazione in fatto della sussistenza di una determinata tipologia di recidiva, ritualmente contestata, non viola il principio di legalità della pena» (Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, M., Rv. 257010 - 01); che il ricorrente sviluppa contestazioni che attengono esclusivamente alla legittimità dell'applicazione dell'aumento per la contestata recidiva e non tengono conto del canone sopra enunciato, che conduce ad escludere in radice la possibilità che, in casi siffatti, il giudice dell'esecuzione sia abilitato ad intervenire sulla misura della pena irrogata da quello della cognizione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C