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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 13746/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefa-Ke le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c.,e4..t Le& cia-t-tect.))\g fat2.7‹ dtAz. ot,' )).Z /2,' 7e. - oct Yel c-):22-0-9 - 4 - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 6 aprile 2022 il Tribunale di Bologna - in procedura incidentale di riesame - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP del 3 gennaio 2022, eseguita il 2 marzo 2022. 1.1 In sede cautelare è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria per le condotte di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata Eiye (capo 2), operante in [OSCURATO:PERSONA], nonché in riferimento ai reati di tentata estorsione e lesioni aggravate descritti ai capi 3 e 4 (fatti del 13 agosto 2015).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e vizio del procedimento per assenza di autonoma motivazione della ordinanza emessa dal GIP.

Si ripropone la doglianza esposta in sede di riesame e si ritiene contraddittoria la risposta fornita dal Tribunale. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Erano state introdotte, si afferma, circostanze di fatto idonee a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e gli indicatori della condotta partecipativa risalgono all'anno 2015.

Non poteva essere valorizzato l'esercizio del diritto al silenzio in sede di interrogatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, nonché le genericità, dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al primo motivo va rilevato che il Tribunale ha respinto la doglianza (relativa alla pretesa nullità della ordinanza genetica) con ampia e precisa motivazione, nel cui ambito sono state evidenziate le valutazioni visibilmente autonome espresse dal GIP .

La riproposizione del tema appare pertanto generica e tesa ad evidenziare un profilo di contraddittorietà argomentativa di cui non vi è traccia alcuna nella decisione impugnata.3.2 Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha preso in considerazione i pretesi elementi 'positivi' sulla personalità dell'indagato ma li ha ritenuti non significativi e non idonei ad invertire la presunzione legale, a fronte non solo dell'accertato inserimento del Usiahon nel sodalizio criminale di cui al capo n.2, ma dell'avvenuta commissione medio tempore di altre condotte illecite in tema di stupefacenti.

Si tratta di aspetti che la difesa non contrasta in modo adeguato, limitandosi a riproporre l'originaria doglianza. 3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. .

Così deciso in data 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefa-Ke le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c.,e4..t Le& cia-t-tect.))\g fat2.7‹ dtAz. ot,' )).Z /2,' 7e. - oct Yel c-):22-0-9 - 4 - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 6 aprile 2022 il Tribunale di Bologna - in procedura incidentale di riesame - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP del 3 gennaio 2022, eseguita il 2 marzo 2022. 1.1 In sede cautelare è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria per le condotte di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata Eiye (capo 2), operante in [OSCURATO:PERSONA], nonché in riferimento ai reati di tentata estorsione e lesioni aggravate descritti ai capi 3 e 4 (fatti del 13 agosto 2015). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e vizio del procedimento per assenza di autonoma motivazione della ordinanza emessa dal GIP. Si ripropone la doglianza esposta in sede di riesame e si ritiene contraddittoria la risposta fornita dal Tribunale. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Erano state introdotte, si afferma, circostanze di fatto idonee a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e gli indicatori della condotta partecipativa risalgono all'anno 2015. Non poteva essere valorizzato l'esercizio del diritto al silenzio in sede di interrogatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, nonché le genericità, dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al primo motivo va rilevato che il Tribunale ha respinto la doglianza (relativa alla pretesa nullità della ordinanza genetica) con ampia e precisa motivazione, nel cui ambito sono state evidenziate le valutazioni visibilmente autonome espresse dal GIP . La riproposizione del tema appare pertanto generica e tesa ad evidenziare un profilo di contraddittorietà argomentativa di cui non vi è traccia alcuna nella decisione impugnata.3.2 Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha preso in considerazione i pretesi elementi 'positivi' sulla personalità dell'indagato ma li ha ritenuti non significativi e non idonei ad invertire la presunzione legale, a fronte non solo dell'accertato inserimento del Usiahon nel sodalizio criminale di cui al capo n.2, ma dell'avvenuta commissione medio tempore di altre condotte illecite in tema di stupefacenti. Si tratta di aspetti che la difesa non contrasta in modo adeguato, limitandosi a riproporre l'originaria doglianza. 3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. . Così deciso in data 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]