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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05438/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di differimento pena nelle forme di cui all'art. 147 cod. pen. e della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen.

Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dalla misura richiesta che sarebbe fondata su di una illogica e contraddittoria valutazione degli atti in quanto da questi risulterebbe incontrovertibilmente la gravità delle condizioni di saluto del condannato; Rilevato che il giudice della sorveglianza, preso atto che il ricorrente potrebbe beneficiare ex art. 58 quater, commi 2 e 3, ord. pen., esclusivamente della detenzione domiciliare a seguito della revoca della medesima misura alternativa, con il concreto riferimento agli elementi acquisiti (le comunicazioni dell'UEPE e le annotazioni di p.g. con le evasioni che avevano determinato la revoca della precedente misura), ha adeguatamente motivato in ordine all'effettiva gravità delle condizioni di salute del condannato e alla necessità di sicurezza della collettività e ha pertanto coerentemente concluso in ordine all'insussistenza dei presupposti di applicazione delle misure invocate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01 Rilevato in conclusione che tale motivazione, anche con il riferimento al profilo di pericolosità del condannato che emerge dagli atti, appare corretta e logica; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deI ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il c ntenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro remila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di differimento pena nelle forme di cui all'art. 147 cod. pen. e della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen. Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dalla misura richiesta che sarebbe fondata su di una illogica e contraddittoria valutazione degli atti in quanto da questi risulterebbe incontrovertibilmente la gravità delle condizioni di saluto del condannato; Rilevato che il giudice della sorveglianza, preso atto che il ricorrente potrebbe beneficiare ex art. 58 quater, commi 2 e 3, ord. pen., esclusivamente della detenzione domiciliare a seguito della revoca della medesima misura alternativa, con il concreto riferimento agli elementi acquisiti (le comunicazioni dell'UEPE e le annotazioni di p.g. con le evasioni che avevano determinato la revoca della precedente misura), ha adeguatamente motivato in ordine all'effettiva gravità delle condizioni di salute del condannato e alla necessità di sicurezza della collettività e ha pertanto coerentemente concluso in ordine all'insussistenza dei presupposti di applicazione delle misure invocate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01 Rilevato in conclusione che tale motivazione, anche con il riferimento al profilo di pericolosità del condannato che emerge dagli atti, appare corretta e logica; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deI ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il c ntenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro remila in favore della cassa delle amme
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