CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. (quale mandataria in nome e per contodi [OSCURATO:PERSONA] spa), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 622/2021depositata il 06/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Matera laBanca [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiornospa) per sentire accertare la nullità dei rapporti intercorsi per investimentifinanziari a rischio, deducendo la violazione da parte della Banca delleNumero registro generale 26895/2021Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 9213/2026Data pubblicazione 11/04/2026regole di comportamento previste a carico degli intermediari, e ha chiestola restituzione delle somme erogate.A seguito di eccezione, da parte di BPM, della nullità dell'atto dicitazione per indeterminatezza della causa petendi, l’attore, con memoriaintegrativa, ha precisato di aver effettuato investimenti in strumentiderivati e futures, che la Banca non aveva messo a disposizione leregistrazioni degli ordini, aveva effettuato anche operazioni in assenza diordini scritti o telefonici, non aveva fornito le informazioni adeguate circa irischi degli investimenti e aveva consentito anche di effettuare operazionidel tutto inadeguate al profilo dell’investitore.L’attore ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia deirapporti negoziali e la restituzione di €. 194.059,70, oltre interessi erivalutazione.Il Tribunale di Matera, con sentenza pubblicata il 19/1/2012,riscontrando le violazioni denunciate, accogliendo la domanda diresponsabilità per inadempimento contrattuale e rilevando che riguardoagli ordini documentati sussisteva la colpa concorrente del [OSCURATO:PERSONA] (percui il medesimo doveva sopportare il 50% delle relative perdite e costi),ha condannato la Banca a pagare la minore somma di €. 61.652,50, oltreinteressi e rivalutazione.[OSCURATO:PERSONA], con atto di appello notificato il 6/2/2013, hacontestato la configurazione di concorso di colpa del cliente nellacausazione dell’evento dannoso, chiedendo la rideterminazione dellesomme oggetto di condanna, mentre la Banca ha eccepito l’inammissibilitàe infondatezza dell’appello principale e ha proposto appello incidentale,lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c. (per mutamento d’ufficio delladomanda di nullità per violazione di norme imperative in domandarisarcitoria) e la falsa applicazione delle norme sugli obblighi degliintermediari finanziari e sulla nullità degli atti di investimento, chiedendoNumero registro generale 26895/2021Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 9213/2026Data pubblicazione 11/04/2026anche la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza diprimo grado.La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza pubblicata il 6/10/2021,ha accolto il primo motivo dell’appello incidentale, riscontrando laviolazione dell’art. 112 c.p.c., ritenendo che il primo giudice si fossepronunciato su di una domanda di accertamento dell’inadempimentocontrattuale della Banca -per violazione dei doveri dell’intermediario- e dirisarcimento danni mai avanzata dall’attore, che aveva invece soloproposto una domanda di accertamento della nullità dei contratti perviolazione delle norme imperative e di condanna della Banca allarestituzione delle somme impegnate. La Corte ha specificato che nellamemoria integrativa l’attore, pur dolendosi per la prima volta dicomportamenti della Banca integranti inadempimenti contrattuali, avevacomunque ribadito di pretendere la dichiarazione di nullità dei rapporti e larestituzione delle somme.La Corte ha ulteriormente rilevato che nel corpo della sentenzaimpugnata il primo giudice non ha motivato sulla domanda di nullità deicontratti, sembrando anzi aver ritenuto valido il contratto quadro. [OSCURATO:PERSONA] altresì richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale,secondo il quale in tema di intermediazione finanziaria la violazione deidoveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni puòcomportare responsabilità contrattuale o precontrattuale della Banca, conconseguente risoluzione del contratto, mentre va escluso che, in assenzaprevisione normativa, la violazione di tali doveri di comportamento possadeterminare la nullità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali.La Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi dell’appello incidentalee anche l’appello principale e ha concluso dichiarando la nullità dellasentenza del Tribunale e, per l’effetto, pronunciando la reiezione delladomanda attorea avanzata in primo grado- avente ad oggetto ladichiarazione di nullità ex art. 1418 c.c. degli atti negoziali stipulati tra leNumero registro generale 26895/2021Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 9213/2026Data pubblicazione 11/04/2026parti per violazione delle norme imperative in tema di intermediazionefinanziaria- e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla Banca le sommepagate in esecuzione della sentenza di primo grado.2) Con ricorso del 26/10/2021 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnatola sentenza della Corte d’Appello di Potenza, proponendo due motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa(incorporante la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]) resiste concontroricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 189 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello per averannullato la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.Sostiene che il giudice di primo grado non abbia pronunciato oltre ilimiti della domanda, ma si sia limitato ad effettuare una ricostruzione deifatti di causa e delle norme giuridiche applicabili autonoma rispetto aquella prospettata dalle parti, senza mutamento del petitum e della causapetendi delle domande attoree e pronunciando esclusivamente sullaquantificazione della somma da restituire al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha contestato questo motivo diimpugnazione, osservando che in materia di intermediazione finanziaria sidistinguono le regole che, imponendo obblighi di forma, stabilisconorequisiti di validità, dalle norme che impongono obblighi comportamentali,che l’attore in primo grado aveva proposto azione diretta alla declaratoriadi nullità degli investimenti per violazione di norme di comportamento daparte della Banca e di restituzione somme, che il Tribunale avrebbedovuto respingere la domanda di nullità perché infondata in punto didiritto (non conseguendo la nullità alla violazione di normeNumero registro generale 26895/2021Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 9213/2026Data pubblicazione 11/04/2026comportamentali) e che, invece, decidendo ultra petita, ha configuratouna responsabilità contrattuale della Banca per violazione delle regole dicomportamento e condannato la stessa al risarcimento dei danni.1.1) Il motivo è inammissibile, perché la censura non può esserescrutinata.Infatti, il ricorrente non ha assolto l’onere, ex art. 366 n. 6 c.p.c., diindicare la causa petendi e il petitum sia della domanda esposta nell’attodi citazione in primo grado, sia di quanto esposto nel successivo atto diintegrazione (depositato a seguito della rilevazione, da parte del giudice,della nullità dell’atto di citazione riguardo alla causa petendi).Il ricorrente si è limitato a riportare frasi della sentenza di primo gradoe a esporre la questione di diritto inerente agli obblighi informativi dellaBanca asseritamente contenuta nell’atto di integrazione, senza specificareil contenuto della domanda formulata negli atti introduttivi del giudizio diprimo grado.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.,per aver omesso la Corte d’Appello di decidere sui motivi di appelloproposti nonché sulla domanda di primo grado”.Il ricorrente afferma che, nel caso in cui venga dichiarata la nullitàdella sentenza di primo grado, la Corte d’Appello deve decidere nel meritola vertenza.Il ricorrente poi affronta una disquisizione giuridica circa l’onere dellaprova dell’adempimento degli obblighi informativi degli intermediari.2.1) Il motivo è fondato.Da un lato, si osserva che la Corte d’Appello, avendo accolto il primomotivo dell’appello incidentale (la qual cosa ha comportato l’integraleriforma della sentenza impugnata), correttamente ha ritenuto assorbiti glialtri motivi dell’appello incidentale e il motivo dell’appello principale circala quantificazione delle somme.Numero registro generale 26895/2021Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 9213/2026Data pubblicazione 11/04/2026Dall’altro lato, però, la Corte d’Appello, in caso di prospettataviolazione dell'art. 112 c.p.c. nel motivo di gravame, non deve limitarsi adichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.Infatti, la declaratoria di nullità della sentenza di primo gradocomporta la rimessione della causa al primo giudice nelle ipotesi tassativedi cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.; in assenza di tali ipotesi, il giudiced’appello deve pronunciarsi sul merito della controversia.Nel presente caso la Corte si è limitata a dichiarare che la domanda dinullità degli atti negoziali avanzata in primo grado dal ricorrente varigettata per effetto della totale riforma della sentenza di primo grado.In tal modo, erroneamente ha ritenuto che la reiezione della domandaprospettata in primo grado dal ricorrente conseguisse automaticamenteall’annullamento della sentenza del Tribunale e non ha esaminato il meritodella domanda di nullità degli atti negoziali stipulati tra le parti e direstituzione di somme avanzata dal ricorrente in primo grado.Nè è idoneo a configurare un tale esame nel merito il richiamoeffettato dalla Corte al precedente secondo cui la violazione dei doveri dicomportamento della banca non può determinare la nullità ex art. 1418cc. del contratto quadro e dei singoli atti negoziali; si tratta, infatti, dimero argomento esposto in sede di esame dell’appello incidentale, senzache lo stesso sia utilizzato come ratio decidendi in materia di valutazionedelle domande formulate dal ricorrente-attore in primo grado.La restante parte del secondo motivo di impugnazione del ricorrenteresta assorbita.3) Va pertanto accolto il secondo motivo di ricorso (dichiaratoinammissibile il primo).La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 26895/2021Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 9213/2026Data pubblicazione 11/04/2026La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 26/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti