CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa, ascritto in concorso all'odierno ricorrente, risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, sulla base di corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui quelle prospettate nel ricorso non si confrontano in termini di specificità, limitandosi a contestare l'asserita insufficienza di elementi probatori e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali; che, infatti, attesa la mancanza di concreti elementi di segno contrario apportati dalla difesa, i giudici di appello, in conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Pg, Rv. 278231 - 01: «integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto»; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, n. m.), hanno adeguatamente indicato le diverse ragioni di fatto e di diritto per cui debba ritenersi pienamente integrato da parte dell'odierno ricorrente un contributo concorsuale alla realizzazione del reato di truffa ascrittogli (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre