Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 02058/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 25 marzo 2021 la Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di•cui alle sentenze pronunciate, in data 23 aprile 2010 e 17 luglio 2018, dalla Corte di appello di Torino.

L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati, da una parte, di esercizio di gioco d'azzardo commesso nel febbraio 2007 e, dall'altra, di partecipazione ad associazione mafiosa, esercizio di gioco d'azzardo, estorsione ed usura, fatti commessi da giugno 2014 a gennaio 2016.

Il notevole distacco cronologico era dato significativo di distinte deliberazioni criminose. ,

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo Vannullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata l'assenza di motivazione della decisione, in quanto i fatti erano maturati nel medesimo contesto, tanto che ad alcuni co-imputati era stata riconosciuta la continuazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va dichiarata la inammissibilità.

A fronte della motivazione della decisione impugnata, che ha evidenziato la significativa distanza cronologica tra il primo reato, commesso nel febbraio 2007, e quelli successivi, commessi dal giugno 2014, il ricorso ha evidenziato che il primo reato era stato consumato all'interno del medesimo contesto dei successivi reati.

La difesa, dunque, senza denunciare il travisamento di alcun dato oggetto di accertamento da parte delle sentenze di condanna, ha proposto una diversa lettura dei fatti, sollecitando il collegio ad una, non consentita, rivisitazione del giudizio di merito.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 10 novembre 2021.

Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 25 marzo 2021 la Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di•cui alle sentenze pronunciate, in data 23 aprile 2010 e 17 luglio 2018, dalla Corte di appello di Torino. L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati, da una parte, di esercizio di gioco d'azzardo commesso nel febbraio 2007 e, dall'altra, di partecipazione ad associazione mafiosa, esercizio di gioco d'azzardo, estorsione ed usura, fatti commessi da giugno 2014 a gennaio 2016. Il notevole distacco cronologico era dato significativo di distinte deliberazioni criminose. , 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo Vannullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata l'assenza di motivazione della decisione, in quanto i fatti erano maturati nel medesimo contesto, tanto che ad alcuni co-imputati era stata riconosciuta la continuazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione della decisione impugnata, che ha evidenziato la significativa distanza cronologica tra il primo reato, commesso nel febbraio 2007, e quelli successivi, commessi dal giugno 2014, il ricorso ha evidenziato che il primo reato era stato consumato all'interno del medesimo contesto dei successivi reati. La difesa, dunque, senza denunciare il travisamento di alcun dato oggetto di accertamento da parte delle sentenze di condanna, ha proposto una diversa lettura dei fatti, sollecitando il collegio ad una, non consentita, rivisitazione del giudizio di merito. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 10 novembre 2021. Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 02058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris