CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 ottobre 1970 avverso la sentenza resa il 15 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l 'inammissibilità del ricorso, dell 'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichi.varsi J2 l 4Q_ l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese, e dell 'avv. [OSCURATO:PERSONA] oni che h insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 4 dicembre 2018 dal Tribunale di Ancona, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di violenza privata e di rapina aggravata commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge in ragione del rigetto della richiesta di rinnovazione dell 'istruttoria dibattimentale formulata ex art. 603 cod. proc.pen. per entrambi i capi di imputazione e mancanza della motivazione, poiché la corte ha affermato che la difesa non avrebbe nel corso del giudizio di primo grado eccepito la nullità dell 'ordinanza del tribunale che revocava i testi della difesa, ma l'eccezione, a giudizio del ricorrente, è stata tempestivamente sollevata dalla difesa, che ha poi impugnato l 'ordinanza istruttoria con i motivi di appello. La difesa ha ritenuto pregiudicato il proprio diritto di far ascoltare la propria versione dei fatti. I due testi indicati nelle persone dei signori [OSCURATO:PERSONA], figlio della costituita parte civile, e [OSCURATO:PERSONA] potevano fornire elementi a favore del Plutino. 2.2 violazione di legge in ordine ai reati di rapina e violenza privata e mancanza di motivazione poiché, le riprese delle videocamere di sorveglianza hanno smentito alcune circostanze riferite dalla persona offesa, tra cui il fatto che Plutino avesse indossato guanti per non lasciare tracce. Nel filmato della videosorveglianza emerge che l'imputato ha soltanto spinto la persona offesa, che è inciampata per poi sbattere contro il muretto in cemento. Ciò dimostra che la persona offesa non è credibile sotto nessun profilo e in particolare in merito alla riferita sottrazione del tablet, anche perché si è costituita parte civile. 2.3 Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al risarcimento del danno per la parte civile costituita, poiché la pena non ha tenuto conto della condizione di incensurato dell'imputato e del suo comportamento processuale e la somma di 5000 euro posta a carico dell'imputato quale condanna al risarcimento del danno non appare giustificata. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.111 primo motivo è generico in quanto si limita a reiterare pedissequamente il motivo formulato con l'atto di gravame, che risulta a sua volta in parte generico, in quanto non consente neppure di comprendere per quale ragione il tribunale abbia revocato l'ordinanza di ammissione dei testi in lista della difesa. La corte di merito ha correttamente osservato che la nullità dell'ordinanza non è stata eccepita nel corso dell'udienza e pertanto è stata sanata dalla mancata eccezione. La difesa nel ricorso smentisce tale affermazione, ma non allega il verbale. Dal verbale, che è stato esaminato dal collegio trattandosi di eccezione processuali per cui la Corte è giudice del fatto, emerge che la difesa ha rinunziato al teste Mangialardo e non si è opposta alla revoca del teste Curcelli. La censura è pertanto anche manifestamente infondata. 3.2 Quanto al secondo profilo di ricorso la Corte ha ribadito il giudizio di attendibilità intrinseca della persona offesa le cui dichiarazioni sono state, peraltro, riscontrate sia dalla certificazione medica che dalle riprese relative alla fase iniziale dell'aggressione. La costatazione che la persona offesa è caduta a causa della spinta dell'imputato conferma e non smentisce la prospettazione accusatoria. Deve poi convenirsi con la corte che il mancato reperimento del tablet all'esito della perquisizione domiciliare inficia il robusto compendio probatorio, posto che si tratta di refurtiva agevolmente occultabile anche in luogo diverso dall'abitazione dell'imputato. 3.3 Il terzo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza impugnata che ha ritenuto la censura relativa al trattamento sanzionatorio generica e pertanto inammissibile. Il ricorrente reitera la doglianza già formulata con l'atto di gravame, limitandosi ad affermare che la pena e la determinazione del risarcimento del danno sono ingiuste e ingiustificate, senza spiegare le ragioni poste a sostegno di tale affermazione e incorrendo a sua volta nel vizio di genericità. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende e della rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al éatrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato. Roma 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]